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06.3775 · Postulato · 2006-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare se e come modificare il Codice penale, affinché la pena prevista in caso di lesioni personali (art. 122 e 123) sia adeguata a quella comminata per i reati contro la proprietà (e pertanto inasprita) e corrisponda in tal modo all'importanza conferita oggi ai beni giuridici protetti.

Begründung

Le sanzioni penali previste in caso di danno cagionato al corpo o alla salute di un'altra persona sono miti rispetto a quelle comminate in caso di reati contro la proprietà. Ad esempio, chi ferisce intenzionalmente una persona e la costringe così al ricovero in ospedale per varie settimane, anche se il danno non è serio e permanente, è punito, ai sensi dell'articolo 123 del Codice penale, con una pena privativa della libertà da 3 giorni a 3 anni. Chi sottrae una cosa di un valore superiore a 300 franchi è invece punito con una pena privativa della libertà da 3 giorni a 5 anni. Di regola il furto è inoltre punito d'ufficio, mentre le lesioni personali semplici lo sono a querela di parte. Anche in caso di aggravanti, le pene comminate per lesioni corporali sono miti. Se viene utilizzata un'arma, in caso di lesioni personali la pena non viene inasprita, mentre lo è in caso di furto. Secondo la concezione attuale del diritto, i beni giuridici in gioco non vengono ponderati in modo corretto. Le lesioni corporali appaiono come più riprovevoli del furto. È vero che i tribunali si sforzano di correggere questa sproporzione pronunciando pene, in caso di lesioni personali, che si avvicinano maggiormente al massimo previsto. Tuttavia, in considerazione del limite massimo relativamente basso, questo tentativo di correzione è possibile soltanto fino a un certo punto e non consente di colmare le lacune della legge.

A causa dei progressi della medicina, inoltre, sempre più reati vengono giudicati in quanto lesioni personali semplici e non gravi.

Esistono vari modi per adeguare le sanzioni penali. Sarebbe ad esempio possibile innalzare il limite massimo della pena prevista per le lesioni personali semplici, creare fattispecie qualificate per le lesioni personali semplici o una nuova fattispecie che si situerebbe tra le attuali lesioni semplici e quelle gravi, oppure modificare la delimitazione tra la fattispecie delle lesioni semplici e la fattispecie delle lesioni gravi o combinare tutte queste possibilità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le pene massime comminate in caso di lesioni personali (art. 122 e 123 CP) e di furto (art. 139 CP) corrispondono tuttora a quelle previste già nella versione originaria del Codice penale svizzero, approvata il 21 dicembre 1937 dall'allora Assemblea federale. In occasione delle successive revisioni del CP il legislatore ha sempre confermato questa ponderazione originaria. Così, in particolare nell'ambito della revisione dei reati patrimoniali del 17 giugno 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995, ha lasciato invariate le pene comminate in caso di furto, aggiungendo per contro il nuovo articolo 172ter CP, secondo cui i reati di poca entità sono perseguiti solo a querela di parte e sono puniti con la multa. Nel 1995, il Tribunale federale ha fissato uniformemente a 300 franchi il limite al di sotto del quale un elemento patrimoniale va considerato di poco valore o un danno va ritenuto di lieve entità ai sensi dell'articolo 172ter capoverso 1 CP (DTF 121 IV 261). La definizione di poca entità potrebbe tuttavia essere ripensata e il limite eventualmente innalzato.

Il legislatore si è occupato delle lesioni personali nell'ambito della revisione dei reati violenti entrata in vigore il 1° gennaio 1990. Allora decise di non modificare la concezione di base degli articoli 122 e 123 CP o delle pene massime comminate in tal caso. Per contro, abolì in entrambe le norme penali le cosiddette varianti di reato di evento (lesioni personali intenzionali con gravi conseguenze cagionate per negligenza), in contraddizione con il diritto penale basato sulla colpa; tali lesioni erano ancora punite con pene decisamente più severe. Appena recentemente il legislatore si è chinato nuovamente sulla norma penale delle lesioni personali semplici (art. 123 CP), nell'ambito delle modifiche del CP, in vigore dal 1° aprile 2004, concernenti il perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner. Allora le lesioni personali semplici giusta l'articolo 123 numero 2 capoversi 3-5 CP sono state equiparate esplicitamente alle vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 CP), alla minaccia (art. 180 cpv. 2 CP) e alla coazione (art. 181 CP), che prevedono anch'esse tutte quante una pena massima di tre anni di detenzione (art. 55a CP; sospensione del procedimento). È vero che in caso di utilizzo di un'arma (art. 123 n. 2 cpv. 1 CP) la pena massima comminata è la medesima di quella prevista nelle altre varianti di reato. Tuttavia, manca l'esigenza della querela di parte e la sospensione del procedimento non è possibile.

2. È vero che l'autore di una lesione personale è in una situazione effettivamente più favorevole perché oggigiorno, grazie ai progressi della medicina, la sua vittima ha decisamente maggiori probabilità di una guarigione duratura. La valutazione penale di un caso non si basa tuttavia unicamente sulle conseguenze del reato. Se l'autore intendeva cagionare lesioni personali gravi, può essere presa in considerazione anche una pena per tentate lesioni personali gravi. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le lesioni personali gravi ai sensi dell'articolo 122 CP non presuppongono necessariamente danni permanenti. Anche una lunga degenza in ospedale può senz'altro essere considerata un altro grave danno al corpo o alla salute e quindi rientrare nella fattispecie dell'articolo 122 capoverso 3 CP (cfr. DTF 124 IV 53, 57) per cui è comminata una pena detentiva massima di dieci anni. Per entrambi i reati di lesioni personali vi può inoltre essere concorso con altre norme penali. Ciò vale segnatamente per l'articolo 140 CP (rapina), che, a seconda della qualifica del reato, prevede addirittura una pena detentiva massima di 20 anni. Occorre infine rilevare che le lesioni personali semplici non vanno delimitate soltanto rispetto a quelle gravi, bensì anche rispetto alle vie di fatto (art. 126 CP), che sono punite con la multa.

3. Gli atti intenzionali contro l'integrità fisica si presentano sotto varie forme. In questo caso il Codice penale prevede pene di diversa severità a seconda dell'entità dell'atto e della volontà dell'autore. Il Consiglio federale è dell'avviso che i tribunali federali dispongano in tale ambito di un'ampia serie di strumenti sufficientemente differenziati, che tuttavia lasciano al giudice un sufficiente margine di manovra. Sta ai tribunali sfruttare tale margine di manovra e pronunciare pene commisurate alla colpa.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.