Provvedimenti contro lo straripamento dell'industria erotica e della pornografia
06.3779 · Interpellanza · 2006-12-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il 17 maggio 1992 il popolo svizzero ha approvato a larga maggioranza la revisione del Codice penale relativa all'integrità sessuale. Questo ha comportato tra l'altro la legalizzazione della cosiddetta "pornografia soft", che ha consentito all'industria erotica di espandersi enormemente. La diffusione della pornografia attraverso stampati, produzioni cinematografiche o televisive, Internet ecc. ha però anche ripercussioni sulle coppie, sposate o non sposate, sulle famiglie e in particolare sullo sviluppo della personalità dei giovani. L'espansione dell'industria pornografica provoca inoltre fenomeni collaterali aberranti quali la tratta delle donne e la prostituzione forzata e, non da ultimo, favorisce la diffusione di malattie sessuali e dell'AIDS. I costi sociali di quest'evoluzione negativa sono a carico della collettività. A causa della pornografia e di un'educazione sessuale scolastica sbagliata, il pudore naturale dei giovani viene meno e la loro soglia d'inibizione nei confronti della violenza si abbassa.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
- Come valuta le ripercussioni sociali del settore erotico liberalizzato sulle coppie, sulle famiglie e sui giovani, sulla diffusione delle malattie sessuali e dell'AIDS nonché sullo sviluppo del traffico delle donne?
- Quali misure ritiene adeguate per porre freno a questo sviluppo negativo?
- Quali misure ritiene adeguate per garantire una protezione sufficiente dei giovani nel settore della sessualità?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il diritto penale vigente in materia sessuale parte dall'idea che la prostituzione sia un'attività commerciale autorizzata. Contro gli abusi commessi in questo settore e contro le conseguenze negative della prostituzione autorizzata si lotta mediante disposizioni penali e leggi cantonali sul lavoro e sul commercio. Il Consiglio federale condivide la constatazione dell'autore dell'interpellanza, secondo cui la revisione del 1992 del Codice penale relativa all'integrità sessuale ha permesso all'industria pornografica di espandersi in Svizzera. Si suppone che fattori quali la migrazione, l'internazionalizzazione della criminalità e gli elevati guadagni realizzabili nelle attività legate alla prostituzione abbiano causato un incremento degli atti criminali, in particolare della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.
Non sono disponibili studi scientifici sulle ripercussioni sociali della revisione del Codice penale relativa all'integrità sessuale e in particolare della pornografia sulle coppie, sulle famiglie e sui giovani. È vero tuttavia che il consumo d'immagini pornografiche sotto qualsiasi forma può incidere negativamente sul comportamento delle persone di età inferiore ai 16 anni e sulla società. Questo è il motivo per cui l'articolo 197 del Codice penale prevede che chi agisce in modo da mettere in contatto persone minori di 16 anni con la pornografia soft o hard è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il 19 settembre 2006 la Svizzera ha ratificato il protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, entrato in vigore per il nostro Paese il 19 ottobre 2006. Nel quadro dell'applicazione di questo protocollo è stato necessario estendere la fattispecie del reato di tratta di esseri umani (art. 196 CP) e spostarla nella sistematica (nuovo art. 182 CP). L'articolo 182 del Codice penale, in vigore dal 1° dicembre 2006, prevede anche un inasprimento della pena in caso di tratta di bambini o di sfruttamento commerciale, estende la disposizione penale a chi commette il reato una sola volta e parifica il reclutamento di esseri umani alla tratta. Inoltre nel suo parere sulla mozione Schweiger 06.3170 "Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli" il Consiglio federale si era già dichiarato disposto a adottare determinate misure legali per contrastare la divulgazione di pornografia dura in Internet.
Oltre alle disposizioni di diritto penale, in questi ultimi anni la Confederazione ha adottato provvedimenti organizzativi al fine di lottare contro la pornografia, la cybercriminalità e la tratta di esseri umani. A livello federale sono stati così creati il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), l'Autorità centrale in materia di adozione internazionale nell'ambito del Servizio di protezione internazionale di minori e, nella Polizia giudiziaria federale, il Commissariato pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti (PMM).
3. Il Consiglio federale ritiene che, fatta eccezione per la repressione penale e per la prevenzione mediante le misure organizzative summenzionate, la protezione della gioventù rientri innanzitutto nell'ambito dell'educazione, che incombe ai genitori e alla scuola. In questi ambiti le competenze della Confederazione sono limitate. Quest'ultima è responsabile dell'applicazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, del sostegno a progetti di prevenzione di abusi sessuali e ad organizzazioni attive nella protezione dell'infanzia e della famiglia o nella formazione ai genitori nonché della promozione delle attività giovanili extrascolastiche. L'Ufficio federale della sanità pubblica aiuta i cantoni, le scuole e i docenti a svolgere il loro compito tramite il centro di competenze per la pedagogia della sessualità della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale.
Il Consiglio federale ritiene quindi che il diritto penale vigente, le iniziative esistenti e le informazioni e i consigli forniti dalle organizzazioni non governative e dai mass media garantiscano una protezione sufficiente.
Risposta del Consiglio federale.