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06.3800 · Interpellanza · 2006-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammonta attualmente la lacuna di copertura delle case di cura nel settore delle prestazioni a carico degli assicuratori-malattie? La rivista "Saldo" nella primavera scorsa aveva riferito in merito a questo tema, quantificando l'ammanco a un importo non inferiore ai 2 miliardi di franchi all'anno.

2. Quali strumenti prevede la LAMal per permettere alle case di cura di colmare tali lacune di copertura?

3. È fondato il sospetto che nel settore delle case di cura si cerchi in parte di riversare sui pazienti i costi scoperti con mezzi scorretti o addirittura illegali?

4. Quali provvedimenti sono previsti affinché in futuro sia garantita la totale trasparenza dei costi nelle case di cura prevista dalla legge?

Begründung

Da quando sono stati introdotti i livelli dei bisogni di cure nel sistema curativo quale base per l'accertamento delle prestazioni e dei costi, vi sono state continue messe in guardia da parte di servizi e organizzazioni indipendenti in merito a ricorrenti denunce di ospiti delle case di cura o di loro parenti riguardo a scorrettezze commesse nei loro confronti nell'attribuzione ai diversi livelli. È accaduto spesso che ospiti di case di cura sono stati classificati in un livello BESA (Bewohner-Einstufungs- und Abrechnungssystem; sistema di classificazione e di conteggio) superiore a quello corrispondente alle loro effettive necessità. Addirittura si è portati a ritenere che, per paura di rivalse o semplicemente per ignoranza - spesso le persone direttamente interessate non sono informate con chiarezza in merito alla loro classificazione nel sistema BESA -, solo una minima parte dei casi è denunciata.

Questo abuso va a carico delle casse malati, ma accresce anche l'onere finanziario sopportato dagli ospiti delle case di cura e dai loro familiari. Da un lato, le prestazioni di cura scoperte che dovrebbero essere assunte dalle casse malati sono spesso fatturate agli ospiti delle case di cura come costi di pensione, dall'altro, alcuni istituti hanno introdotto illeciti forfait per spese di cura al fine di riversare i costi scoperti sui pazienti. Con l'introduzione dei suddetti forfait risulta sistematicamente aggirato l'obbligo della trasparenza dei costi, cui sottostanno le case di cura in virtù della LAMal.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La domanda è strettamente legata alle cosiddette tariffe limite di cui all'articolo 9a dell'ordinanza sulle prestazioni del DFI (OPre; RS 832.112.31). Nell'ambito delle case di cura e del sistema spitex il 1° gennaio 1998, con un ampio sostegno, sono state introdotte tariffe limite che definiscono il tariffario massimo applicabile. La mancanza di trasparenza dei costi è stato uno dei motivi che hanno portato a tali provvedimenti. Durante gli ultimi anni, i fornitori di prestazioni e i cantoni si sono espressi in modo sempre più critico nei confronti del sistema delle tariffe limite che, secondo loro, non permette assolutamente di coprire i costi delle prestazioni di cura di cui all'articolo 7 capoverso 2 OPre.

I costi delle prestazioni di cura ai sensi della LAMal fornite negli istituti continuano a non essere giustificati in modo trasparente. Le ragioni sono le seguenti: in primo luogo, presso le case di cura manca la condizione fondamentale della trasparenza dei costi, vale a dire una contabilità analitica, compresa la registrazione delle prestazioni, chiara e conforme alla LAMal. Gli sforzi da parte delle case di cura, di creare e introdurre tali strumenti, sono nettamente aumentati, tanto che in futuro si potrà contare su una maggiore trasparenza; in secondo luogo, assicuratori e fornitori di prestazioni hanno punti di vista in parte divergenti sui costi da conteggiare, ad esempio in materia di costi indiretti; in terzo luogo, in base alla definizione poco precisa delle cure di base fornita all'articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre, diventa difficile circoscrivere esattamente le prestazioni di assistenza non obbligatorie ai sensi della LAMal.

In queste condizioni risulta attualmente molto difficile tradurre in cifre i costi effettivi delle prestazioni di cura LAMal. Non è dunque possibile disporre di dati affidabili relativi al disavanzo di copertura e alle sue proporzioni.

2./3. La protezione tariffale è garantita in virtù dell'articolo 44 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Per prestazioni previste dalla LAMal, i fornitori di prestazioni non possono esigere rimunerazioni superiori alle tariffe stabilite dalla convenzione o dall'autorità competente. Inoltre, all'articolo 9a capoverso 3 OPre si afferma esplicitamente che la protezione tariffale è applicabile anche alle tariffe limite. Perciò, il Consiglio federale non ritiene lecito fatturare eventuali disavanzi di copertura alle persone bisognose di cure. Naturalmente è permesso fatturare a carico dei residenti delle case di cura prestazioni di assistenza non obbligatorie secondo la LAMal. Tuttavia, dato che i costi non sono trasparenti, la definizione dei limiti delle prestazioni LAMal e il loro conteggio rimangono in una zona grigia.

Poiché l'attuale ordinamento delle tariffe limite è fonte di diversi problemi e non è inteso come soluzione a lungo termine, il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure da sottoporre alle Camere. Nel frattempo il Consiglio degli Stati, come Camera prioritaria, ha concluso i dibattiti durante la sessione autunnale del 2006 e accolto un modello che, in futuro, prevede l'assunzione di una parte delle prestazioni sanitarie da parte delle casse malati.

4. L'imperativo della trasparenza dei costi è sancito nell'articolo 50 in combinato disposto con l'articolo 49 capoverso 6 LAMal. Su questa base, il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore l'ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104). Come previsto nella statistica degli stabilimenti sanitari non ospedalieri dell'Ufficio federale di statistica, che ha subito una revisione, a partire dal 1° gennaio 2006 tutte le case di cura sono obbligate a dichiarare i propri costi secondo quanto stabilito dall'OCPre. Nella stessa ordinanza è sancito che, tre anni dopo la sua entrata in vigore, deve essere eseguita una valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Il Consiglio federale vuole attendere i risultati di tale valutazione già in corso e solo in seguito chiarire se siano necessari provvedimenti supplementari.

Inoltre, il modello di finanziamento varato dal Consiglio degli Stati prevede di mantenere l'imperativo della trasparenza dei costi.

Risposta del Consiglio federale.