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06.3834 · Mozione · 2006-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per l'introduzione di un obbligo d'informazione e di dichiarazione per solarium. È necessario garantire che:

1. i fabbricanti e i commercianti di apparecchi per solarium informino gli acquirenti sull'intensità delle radiazioni emesse da tali apparecchi e sui rischi per la salute che esse comportano;

2. i gestori di centri solarium informino sul posto gli utenti in merito ai rischi per la salute ai quali si espongono sottoponendosi a una seduta di solarium;

3. si tenga conto in modo particolare della necessità di proteggere bambini e adolescenti in questo ambito;

4. le autorità controllino regolarmente l'adempimento dell'obbligo d'informazione e di dichiarazione cui sono sottoposti i gestori di centri solarium pubblici.

Begründung

Il tasso di incidenza del cancro alla pelle in Svizzera è molto alto; negli ultimi venti anni esso è raddoppiato. Addirittura, oggi si ritiene che nel nostro Paese un bambino su sette potrebbe essere vittima di questa malattia. Il cancro alla pelle è causato da un'esposizione eccessiva ai raggi UV. Oltre ai bagni di sole, anche l'esposizione alle lampade di un solarium costituisce un rischio rilevante. L'informazione dei consumatori attualmente è insufficiente, come emerge dal rapporto elaborato in risposta al postulato Sommaruga Simonetta 00.3565, "Radiazioni non ionizzanti. Valori limite". È urgente informare maggiormente e in modo mirato la popolazione sui rischi per la salute in cui si incorre sottoponendosi a una seduta di solarium.

Sia i fabbricanti e i commercianti di apparecchi per solarium che i gestori di centri solarium devono attenersi all'obbligo generalizzato di dichiarazione e d'informazione. I fabbricanti, i commercianti e i gestori sono tenuti a comunicare l'intensità delle radiazioni emesse dai singoli apparecchi e a fornire informazioni sui rischi che tali apparecchi comportano. I fabbricanti misurano comunque i valori delle radiazioni emesse. Anche negli stabilimenti balneari interni, nei centri fitness, negli alberghi eccetera che dispongono di solarium si deve informare i clienti sui rischi per la salute connessi all'uso di tali apparecchiature. Particolare attenzione deve essere riservata alla protezione di bambini e adolescenti dagli effetti nocivi delle radiazioni UV.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Un'eccessiva esposizione ai raggi UV, soprattutto in giovane età, aumenta il rischio di cancro della pelle. Da uno studio pubblicato nel novembre 2006 dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro sono emerse evidenze scientifiche che confermano il ruolo svolto in tale ambito dalle radiazioni emesse dagli apparecchi per solarium, oltre che dai raggi ultravioletti solari. Il Consiglio federale riconosce la necessità di migliorare la prevenzione del cancro della pelle nel settore dei solarium e lo ha ribadito nel suo rapporto del 24 maggio 2006 "Radiazioni non ionizzanti" (in adempimento al postulato Sommaruga Simonetta 00.3565). È necessario intervenire dapprima utilizzando i mezzi disponibili, senza adottare nuove basi legali. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), competente per la questione, concentra la sua opera di prevenzione su due aspetti principali: le misure relative alle norme sui prodotti (gli apparecchi per solarium) e le misure sull'utilizzazione di tali prodotti. I punti menzionati nella mozione sono compresi nelle misure previste.

1./4. Misure sui prodotti: a seguito di una perizia del comitato scientifico per i prodotti di consumo del giugno 2006, l'Unione europea ha previsto un inasprimento delle norme sui prodotti relative ai solarium (vedi riferimento qui di seguito), e più specificatamente delle esigenze in materia di informazione degli utilizzatori. La responsabilità del rispetto di queste condizioni incombe ai fabbricanti. In Svizzera, il controllo a posteriori dei prodotti immessi sul mercato è effettuato per campionamento dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione; RS 734.27). Oltre a questo controllo sarebbe opportuno verificare se i gerenti dei solarium informano effettivamente i loro clienti sui rischi dell'utilizzazione di simili apparecchi. La sorveglianza sull'esercizio dei solarium è di competenza dei cantoni. L'UFSP segue quanto in atto nell'Unione europea e, di concerto con le autorità incaricate dell'esecuzione, sta procedendo a un esame del numero di controlli necessari in questo settore. (Riferimento: "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2 a 27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare"; EN 60335-2-27:1997+A1:2000)

2./3. Misure di applicazione: di norma, l'adozione di misure relative all'utilizzazione degli apparecchi per solarium è di competenza dei cantoni. Come esposto nel parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Zisyadis 06.3205, "Vietare i solarium", l'UFSP chiederà ai cantoni di adottare, nel quadro delle loro competenze, provvedimenti che consentano di migliorare la protezione (in particolare anche dei bambini e dei giovani) dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni nei solarium. Ai cantoni è pure richiesto di verificare la formazione dei gerenti di centri solarium, di introdurre un obbligo locale di informazione e, infine, di controllare meglio tali strutture.

A seconda dell'efficacia di queste misure, il Consiglio federale procederà a un riesame della situazione. In considerazione di quanto precede, non ritiene al momento opportuno adottare nuove basi legali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.