06.3839 · Postulato · 2006-12-20
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare periodicamente al Parlamento un rapporto in cui siano elencate specificamente le leggi federali e ordinanze modificate o adottate in base ad atti normativi dell'UE e sia indicata la percentuale delle stesse rispetto al numero complessivo dei testi emanati nel periodo oggetto del rapporto. Nella raccolta sistematica del diritto federale (RS) i relativi testi normativi o le relative disposizioni vanno inoltre contrassegnati con un simbolo o un colore.
Begründung
Dal rifiuto dell'adesione allo SEE da parte del popolo svizzero nel dicembre del 1992, il Consiglio federale persegue la politica dell'"attuazione autonoma" al fine di limitare il più possibile le differenze con il diritto comunitario nell'interesse dei reciproci scambi economici.Malgrado i numerosi rapporti concernenti la politica europea della Svizzera, il tema dell'attuazione autonoma e le conseguenze sulla sovranità svizzera non sono mai stati esaminati in modo sistematico.Nel rapporto richiesto va descritta la relazione giuridica intercorrente tra la Svizzera e l'Unione europea, partner commerciale più importante del nostro Paese.La dimensione politico-istituzionale di un trasferimento di diritti sovrani a livello europeo è discussa in relazione a un'adesione della Svizzera all'UE. Sinora sono tuttavia state tralasciate le conseguenze politico-istituzionali dell'"attuazione autonoma". Il rapporto sopraccitato consentirebbe di colmare questa lacuna.Indicando nella raccolta sistematica del diritto federale gli atti normativi e le disposizioni (di ordinanza) adottati o modificati in base al diritto comunitario si permetterebbe non soltanto al Parlamento bensì anche ai cittadini interessati di farsi un'idea dell'incidenza del diritto comunitario sulla legislazione svizzera e dell'entità dell'"attuazione autonoma".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969) era stato annunciato un rapporto concernente le ripercussioni di un'adesione all'UE (cfr. n. 6.1.2). Quest'ultimo è stato presentato alle Camere il 28 giugno 2006 (FF 2006 6223). Il numero 2.3.2 di tale rapporto è dedicato all'adattamento del diritto svizzero al diritto comunitario. Inoltre, anche i rapporti annuali sulla politica economica esterna illustrano in modo generale la prassi dell'"attuazione autonoma".L'elaborazione di rapporti regolari e dettagliati sull'"attuazione autonoma" nell'attività legislativa comporterebbe oneri supplementari non indifferenti. Le uniche fonti di informazione attualmente disponibili sono i capitoli obbligatori sul diritto europeo previsti nelle proposte di ordinanze del Consiglio federale e nei messaggi concernenti i disegni di legge. Nell'ambito dell'attività legislativa delegata dei dipartimenti, degli uffici e di organizzazioni estranee all'amministrazione federale le informazioni - nella misura in cui sono pertinenti sotto questo aspetto - sono disponibili soltanto in modo decentrato e incompleto. Si dovrebbe quindi creare e gestire in seno all'amministrazione un vero e proprio sistema di reporting.Alla luce di quanto precede appare invece più sensato lasciare al mondo scientifico la possibilità di effettuare i relativi studi allorquando se ne presenti la necessità.2. Il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) della Cancelleria federale, incaricato del consolidamento della RS, non dispone attualmente di informazioni specifiche per stabilire se un atto normativo o una sua modifica sia in tutto o prevalentemente frutto dell'"attuazione autonoma". Soltanto rimandi a norme del diritto europeo o il fatto che le stesse siano dichiarate applicabili potrebbero semmai costituire un indizio in tal senso.V'è inoltre da supporre che esista una zona grigia molto estesa di norme emanate sia per motivi di compatibilità con il diritto europeo sia per motivi di tutt'altro genere. In tali casi le incertezze potrebbero essere dissipate soltanto mediante interpretazioni poco compatibili con le raccolte del diritto definite e disciplinate nella legge e nell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512/.1).Infine, l'autorità legislativa dovrebbe sempre decidere e dichiarare in che misura la revisione di un atto normativo o di parte di un atto normativo è dovuta all'attuazione autonoma. Il margine d'interpretazione politica e giuridica sarebbe talmente ampio da rendere difficile la definizione di una prassi uniforme.