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Situazione dei fanciulli detenuti in carcere, nei centri e in vista di rinvio coatto

06.3863 · Postulato · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulle condizioni in cui vivono fanciulli e adolescenti (non accompagnati o con le loro famiglie) detenuti in carcere, in centri in cui la loro libertà di movimento è limitata o in vista del rinvio coatto. Tale rapporto deve parimenti indicare quali diritti dei fanciulli e degli adolescenti sono pregiudicati dal loro imprigionamento.

Begründung

L'articolo 37 lettera c della Convezione sui diritti del fanciullo prevede che "ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo". Inoltre, l'articolo 3 della medesima convenzione stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente". È confermato che in Svizzera anche minori di 15 anni sono sottoposti a misure che limitano la loro libertà e che la gran parte dei cantoni non prevede alcuna disposizione particolare concernente l'interesse preminente del fanciullo durante la fase di detenzione. Questo è in particolare il caso dei richiedenti l'asilo minorenni, soli o accompagnati, in occasione della detenzione in fase preparatoria e della detenzione in vista del rinvio coatto. Sebbene la Svizzera abbia emesso una riserva concernente l'articolo 37 lettera c della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo la quale "la separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza eccezione", la revisione del diritto penale minorile, che entra in vigore il 1° gennaio 2007, prevede comunque la loro separazione completa. Nei casi di detenzione preventiva, i cantoni dispongono di un termine di dieci anni per creare le disposizioni necessarie a tale separazione. I cantoni sono dunque tenuti a operare nell'interesse preminente del fanciullo e ad allestire quanto prima misure che consentano di separare i giovani e gli adulti privati di libertà.

(Si veda la raccomandazione 4 del rapporto, disponibile in tedesco e francese, della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla protezione dell'infanzia e misure coercitive)

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 7 novembre 2006, la Commissione di gestione del Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale un rapporto intitolato "Protezione dell'infanzia e misure coercitive", invitando il Consiglio federale a prendere posizione entro la fine di marzo 2007. Il Consiglio federale risponde al presente postulato come segue:

Il rapporto della Commissione di gestione del Consiglio nazionale offre una panoramica delle condizioni di carcerazione in vista del rinvio coatto. La legge esclude esplicitamente l'incarcerazione dei minori che non hanno ancora compiuto 15 anni (art. 13c cpv. 3 della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS). Contrariamente a quanto affermato nel postulato, il rapporto non fa alcuna menzione dell'incarcerazione di minorenni di meno di 15 anni (punti 1.1 e 1.4 del rapporto del 7 novembre 2006). D'altronde i cantoni e la Confederazione devono rispettare la Convezione sui diritti del fanciullo (art. 5 cpv. 4 della Costituzione federale). Questo vale segnatamente per l'interesse superiore del fanciullo, garantito dall'articolo 3 della convenzione, anche se le disposizioni cantonali non vi fanno esplicitamente riferimento.

La redazione di un rapporto deve fondarsi su dati attendibili, trasmessi dai cantoni. La base legale che permette tale comunicazione di dati è entrata in vigore appena il 1° gennaio 2007. Al momento si stanno allestendo i mezzi tecnici necessari. Si prevede di eseguire un'analisi statistica dei dati e, se del caso, redigere un rapporto.

Per quanto concerne le condizioni di vita dei minori nei centri di procedura, non è necessario redigere un rapporto, poiché le blande limitazioni della libertà di movimento imposte non violano i diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Il 2 ottobre 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha inoltre emanato istruzioni relative all'alloggio e all'assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri di registrazione e di procedura.

Per quanto concerne la detenzione penale dei minori, al momento non è necessario redigere un rapporto. Nell'ambito della carcerazione preventiva, i cantoni sono tenuti ad adeguare i loro stabilimenti al fine di separare i detenuti minorenni dagli adulti. Il diritto penale minorile (DPMin) prescrive che durante la carcerazione preventiva i minori devono essere collocati in un istituto speciale o in un reparto speciale del carcere giudiziario, separati dai detenuti adulti e vanno assistiti in modo appropriato. Per quanto concerne la privazione della libertà, i cantoni hanno un termine transitorio di dieci anni per mettere a disposizione istituti appropriati. Per essere riconosciute e ottenere sussidi di costruzione, tali strutture devono soddisfare una serie di condizioni fissate dalla Confederazione. Inoltre, con l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), se un cantone non garantisce sul suo territorio un'esecuzione conforme al diritto federale, si può vedere ridurre o negare i sussidi di costruzione per un progetto.

Infine, ogni restrizione dei diritti fondamentali, come per esempio la libertà di movimento, deve avere una base legale. Tali restrizioni sottostanno inoltre a un controllo giudiziario, segnatamente dal profilo della proporzionalità, anche nel singolo caso. Gli obblighi derivanti dal diritto internazionale devono essere rispettati e sono parimenti presi in considerazione. Viste le garanzie giuridiche esistenti non appare necessario allestire una lista delle restrizioni dei diritti a cui sono sottoposti i minori detenuti.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.