06.3867 · Interpellanza · 2006-12-20
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il 26 novembre 2006, il popolo svizzero ha approvato la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. Questa legge costituisce la base legale che permette alla Svizzera di versare contributi all'allargamento ai diversi Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004. Si prevede che i relativi crediti quadro saranno sottoposti al Parlamento nel primo semestre del 2007 e che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e i dieci nuovi Stati membri saranno stipulati entro l'autunno 2007.
Secondo l'articolo 6 della legge menzionata, la Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere o estere, fra cui in particolare quelle dell'UE.
In previsione della pianificazione concreta e della realizzazione dei progetti finanziati con il contributo svizzero all'allargamento, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo il Consiglio federale prevede di collaborare con l'UE per coordinare i progetti svizzeri e le misure di coesione adottate dall'UE sfruttando le sinergie ed evitando i doppioni già in fase di pianificazione?
2. In vista dell'adesione all'UE della Romania e della Bulgaria, il Consiglio federale potrebbe prevedere di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con l'UE nell'ambito dell'aiuto ai Paesi dell'Est, e, se del caso, esaminare l'opportunità di partecipare alla pianificazione e alla realizzazione di progetti comunitari versando contributi al fondo di coesione dell'UE?
3. Il Consiglio federale ha dichiarato che le imprese svizzere potranno partecipare alla realizzazione dei progetti. Informerà direttamente le imprese svizzere potenzialmente interessate in merito alle possibilità che si offrono loro?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In occasione dei colloqui tra la Svizzera e la Commissione europea sulle modalità del contributo della Svizzera all'allargamento, le due parti hanno sottolineato la volontà di evitare doppioni nella pianificazione e nella realizzazione di progetti e programmi. Per questo motivo, il memorandum d'intesa (memorandum of understanding) del 27 febbraio 2006 prevede che il Consiglio federale e la Commissione europea scambino regolarmente informazioni e si accordino con le altre istituzioni e gli altri donatori che finanziano i progetti e i programmi.
2. In caso di inclusione della Romania e della Bulgaria nel contributo della Svizzera all'allargamento, il Consiglio federale dovrebbe chiedere un credito quadro, sul quale dovrebbe pronunciarsi il Parlamento. L'eventuale cooperazione con questi due Paesi nel quadro del contributo all'allargamento dovrebbe avvenire, come con i dieci nuovi Stati membri dell'UE che hanno aderito nel 2004, a livello bilaterale e dovrebbe essere armonizzata con l'UE e gli altri donatori. Non sono previsti contributi al fondo di coesione dell'UE.
3. Non appena i negoziati sugli accordi quadro bilaterali con i dieci Stati partner saranno conclusi e i campi di attività concreti della cooperazione con ogni Paese saranno noti, il Consiglio federale provvederà a informare concretamente gli ambienti economici svizzeri sulle possibilità di partecipazione in occasione di incontri informativi. L'amministrazione federale proporrà inoltre sulle sue pagine Internet informazioni sui progetti e sui bandi di concorso. L'eventuale necessità di potenziare la comunicazione sarà esaminata d'intesa con le associazioni economiche.
Risposta del Consiglio federale.