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06.3876 · Mozione · 2006-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di applicare il principio del "Cassis de Dijon" nell'ambito delle disposizioni relative al tenore minimo di succo di frutta nei sciroppi di frutta (art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sulle bevande analcoliche).

Begründung

In Svizzera, uno sciroppo di frutta deve contenere almeno il 30 per cento di succo di frutta (art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sulle bevande analcoliche, RS 817.022.111). Nell'UE queste prescrizioni non sono armonizzate, dei disciplinamenti sono stati emanati, se del caso, dai singoli Stati. In Francia e in Austria, per esempio, uno sciroppo di frutta deve contenere un minimo del 10 per cento soltanto di succo di frutta. Questo costituisce un classico caso del principio del "Cassis de Dijon", dove non è possibile un'ulteriore armonizzazione.

Da quest'anno i settori delle derrate alimentari in generale e delle derrate alimentari di origine animale in particolare sono ampiamente armonizzati con il diritto dell'UE. Ciò malgrado, in numerosi settori l'accesso al mercato continua a essere ostacolato da prescrizioni le cui differenze rispetto a quelle europee non sono giustificate da un interesse pubblico. Le disposizioni contrastanti svantaggiano i consumatori in Svizzera a causa delle ripercussioni negative sui prezzi. Chiediamo pertanto un adeguamento urgente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione della CE non disciplina specificatamente la questione della quantità di succo di frutta che deve essere contenuta in uno sciroppo di frutta. Nei settori in cui il diritto comunitario non è armonizzato, ogni Stato membro possiede la propria legislazione. All'interno dell'UE e dello SEE, il principio del "Cassis de Dijon" fa sì che le merci possano circolare liberamente nonostante le diverse legislazioni nazionali. Questo principio non si applica però al traffico di merci con il nostro Paese, dato che la Svizzera non fa parte né dell'UE né dello SEE.

Nel quadro della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) è prevista l'introduzione e l'applicazione unilaterale del principio del "Cassis de Dijon" agli scambi commerciali con l'UE. Se la revisione della LOTC sarà accettata, i prodotti che non rispondono alle esigenze della legislazione svizzera potranno essere importati liberamente, a condizione che non rappresentino un pericolo per la salute e non ingannino i consumatori.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE e il DFE di esaminare le condizioni quadro e gli effetti di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo e delle derrate alimentari. Al centro delle discussioni, la possibilità di recepire il diritto armonizzato della CE nel settore delle derrate alimentari e di introdurre il principio del "Cassis de Dijon" su base reciproca negli ambiti in cui il diritto non è armonizzato.

Il progetto di revisione della LOTC è in consultazione fino al 16 marzo 2007. Il Consiglio federale non ritiene opportuno pronunciarsi sulle disposizioni relative agli sciroppi di frutta contenute nelle attuali ordinanze prima di conoscere i risultati della consultazione. Tuttavia, indipendentemente dall'esito della consultazione, è gia in corso una revisione della legge federale sulle derrate alimentari finalizzata ad adeguare le disposizioni svizzere in modo tale da poter recepire il diritto europeo in materia entro il 2010.

Per tutti questi motivi, il Consiglio federale non può accogliere la presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.