Forniture di armi all'India nonostante la violazione dei diritti dell'uomo
06.3887 · Interpellanza · 2006-12-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Di quali informazioni riguardo alla violazione dei diritti dell'uomo in India disponeva il Consiglio federale il 15 dicembre 2006, quando ha autorizzato l'esportazione in questo Paese di 140 fucili d'assalto, con relativi accessori e pezzi di ricambio, per un valore di 510 000 franchi?
2. Come giudica le suddette informazioni rispetto a quelle trasmesse dalla CdG-N nel suo rapporto del 7 novembre 2006 (attuazione della legislazione sul materiale bellico: decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 e nuova esportazione di obici blindati verso il Marocco, pag. 12, ed.ted.)?
3. Come giudica il Consiglio federale la raccomandazione della CdG-N, "di attribuire un importante valore alla situazione dei diritti dell'uomo nel Paese interessato, nel prendere decisioni .... secondo la legislazione sul materiale bellico" (op.cit., pag. 8)?
4. Il Consiglio federale differenzia la sua decisione riguardo all'esportazione di armi, considerando la situazione dei diritti dell'uomo e distinguendo a seconda che le armi siano di difesa (come i cannoni per la difesa contraerea) o che possano invece essere utilizzate anche per gli attacchi e la violazione dei suddetti diritti (come i fucili d'assalto)?
5. Il Consiglio federale come considera l'India, in quanto potenza nucleare che non ha ancora introdotto il Trattato di non proliferazione e il trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare?
6. Giudica non pericoloso il comportamento dell'India nei confronti della comunità internazionale e, in particolare, nei confronti dell'osservanza del diritto internazionale?
Begründung
I criteri di autorizzazione previsti dall'articolo 22 della LMB (RS514.51; la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti) si concretizzano nella OMB. Secondo l'articolo 5 lettere b della OMB (RS 514.511; criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero; in caso di autorizzazione per affari con l'estero e di conclusione di contratti di cui all'articolo 20 LMB occorre considerare: a. il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato; c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale; e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni), il Consiglio federale tiene in considerazione la situazione dei diritti dell'uomo nei Paesi destinatari delle esportazioni di materiale bellico. Secondo la Commissione della gestione del Consiglio nazionale, nel 2005, il Consiglio federale sosteneva che i cannoni per la difesa contraerea, trattati all'epoca, non potevano essere usati per le note violazioni dei diritti dell'uomo in India; il Consiglio federale aveva quindi risposto positivamente alla domanda preliminare riguardante un'esportazione di armi. Almeno per i fucili d'assalto, non è di immediata comprensione, perché non potrebbero essere usati per la violazione dei diritti dell'uomo.
Inoltre, in questa decisione, non è abbastanza chiaro il giudizio che il Consiglio federale dà del comportamento dell'India nei confronti della comunità internazionale, in particolare nei confronti dell'osservanza del diritto internazionale. Ulteriore interesse suscita il fatto che, secondo l'articolo 5 della OMB, un tale comportamento deve essere tenuto in considerazione nella presa di decisione da parte del Consiglio federale.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Quando il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha preso la sua decisione, era in possesso di informazioni approfondite sulla situazione dei diritti dell'uomo in India. Da un lato, dal 1998, le tensioni tra India e Pakistan sulla questione del Cachemire erano notevolmente diminuite (apertura della linea del cessate il fuoco, creazione di un collegamento con bus, ripresa dei colloqui tra capi di Stato e di governo tra i due Paesi). Dall'altro si registrano atti di violenza e di violazioni dei diritti dell'uomo nelle regioni all'interno del Paese, teatro di disordini. Al momento di prendere la sua decisione il Consiglio federale era consapevole che in India la situazione in materia di diritti dell'uomo può essere migliorata.
Il Consiglio federale era inoltre al corrente di autorizzazioni d'esportazione verso l'India, nel 2004/05, di armi provenienti da Paesi membri dell'UE. Indubbiamente anche i nostri partner europei ritengono che i diritti dell'uomo in India non subiscono gravi violazioni. Quando devono decidere sulle domande d'esportazione, gli Stati membri dell'UE sono in particolare obbligati a tener conto dei criteri del codice di condotta sulle esportazioni di armi che, per quanto riguarda l'esame della situazione in materia di diritti dell'uomo, corrispondono in larga misura alle disposizioni dell'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB), che sono persino piú dettagliate di quest'ultima (secondo il criterio 2 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi , gli Stati membri negano la licenza di esportazione qualora vi sia un rischio evidente che il materiale destinata all'esportazione possa venire utilizzato per repressione interna. Secondo lo stesso codice di condotta, per repressione interna si intende, tra l'altro, tortura o altro trattamento o punizione crudele, disumana o degradante, esecuzioni sommarie o arbitrarie, sparizioni, detenzioni arbitrarie o altre gravi violazioni delle libertà fondamentali sancite nei principali strumenti legislativi internazionali in materia di diritti umani, quali la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Patto sui diritti civili e politici). Gli Stati membri dell'UE hanno fornito all'India nel 2004 e nel 2005 armamenti per un valore rispettivamente di 2 miliardi e di 925 milioni di euro. In particolare la Germania - di cui è nota la politica molto restrittiva di controllo delle esportazioni - e l'Austria hanno autorizzato nel 2005 esportazioni di armi da fuoco verso l'India per un importo di 3 milioni di euro.
3. Il Consiglio federale ribadisce l'importanza da lui data al criterio di rispetto dei diritti dell'uomo quando si tratta di autorizzare l'esportazione di armi. Nella maggior parte dei casi in cui, in questi ultimi anni, ha respinto l'autorizzazione o risposto negativamente a domande preliminari, l'ha fatto in base a questo criterio. Questo criterio non deve tuttavia essere considerato in modo isolato. Oltre al rispetto dei diritti dell'uomo l'articolo 5 prevede in particolare la condotta adottata dai Paesi che, come la Svizzera, sono affiliati ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Si tratta innanzitutto in questo ambito della pratica degli Stati dell'UE. I criteri di autorizzazione delle esportazioni citati nell'articolo 5 OMB non costituiscono una gerarchia. Essi esigono una ponderazione di interessi in gioco sotto l'angolo della politica estera, economica e di sicurezza. Nell'ottica di una revisione dell'ordinanza sul materiale bellico il DFE incaricherà un gruppo di lavoro interdipartimentale per precisare il criteri di rilascio dell'autorizzazione delle esportazioni. Questa revisione dell'ordinanza potrebbe esser fatta entro la fine del 2008.
4. Nella sua prassi in materia di esportazioni il Consiglio federale ha fatto a più riprese la distinzione tra le armi offensive e quelle difensive, per tener conto, appunto, dei rischi che di volta in volta si possono presentare per i diritti dell'uomo a seconda del materiale bellico esportato. Nel caso particolare del Pakistan, il Consiglio federale ha deciso di revocare, con decreto del 29 giugno 2005, il divieto in atto delle esportazioni verso questo Paese, imposto in seguito ai test nucleari del 1998, ritornando così al regime ordinario della procedura di autorizzazione. Ma le approvazioni delle esportazioni di materiale bellico sono state finora date soltanto quando le domande di autorizzazione concernevano materiale bellico di tipo difensivo.
5./6. È esatto che l'India non ha aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Nulla permette di evincere che nel futuro lo farà. Ma con ciò l'India non ha trasgredito a nessun obbligo di diritto internazionale. È pure spiacevole che l'India non abbia aderito al Trattato di divieto totale degli esperimenti nucleari sub critici. Ma le conseguenze di questo stato di cose hanno, a livello internazionale, un'importanza sempre minore. Cosí, ad esempio, gli Stati Uniti, che hanno energicamente difeso per decenni una politica di non proliferazione nucleare, stanno per concludere con l'India un accordo di cooperazione nucleare in ambito civile, e altri Stati (Russia, Francia e Gran Bretagna) hanno analoghe intenzioni. Certamente l'India ha elaborato il proprio programma di armamento nucleare, ma è notorio che, a differenza del Pakistan, non ha trasmesso a Stati terzi tecnologia in materia di armamento nucleare. L'ambizione dell'India a diventare uno Stato in possesso di armi nucleari non ha nessuna relazione diretta con la fornitura di armi convenzionali a questo Paese.
Risposta del Consiglio federale.