06.3889 · Mozione · 2006-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare e precisare l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) in modo tale da obbligare i cantoni a eseguire un'analisi scientifica dell'efficacia e a fornire una prova scientifica della stessa (relativa al singolo provvedimento) per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 32 OIAt. In caso di prova insufficiente, i cantoni dovranno rinunciare al o ai provvedimenti previsti ed elaborare alternative che si dimostrano più efficaci.
Begründung
Il 16 gennaio 2006, il consigliere federale Leuenberger ha varato un piano d'azione contro le polveri fini. Successivamente, nel settembre 2006 la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ha adottato una strategia intercantonale d'intervento contro l'inquinamento da polveri fini (PM10) a complemento dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), dei piani dei provvedimenti dei cantoni e del piano d'azione contro le polveri fini della Confederazione. La strategia intercantonale d'intervento mira a coordinare la futura azione dei cantoni in caso di smog invernale. Il Consiglio federale ignora però i dati su cui si basa tale strategia (cfr. la risposta del Consiglio federale durante l'ora delle domande del 18 dicembre 2006).
Per evitare che i cantoni adottino misure sproporzionate e soprattutto inefficaci all'insegna del nuovo "azionismo contro le polveri fini" (ad es. inutili e insostenibili divieti dei caminetti), l'autore della mozione chiede che i cantoni eseguano sempre una prova scientifica dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli provvedimenti previsti e siano in grado di fornire tale prova. Nel caso in cui non sia possibile fornire una prova inequivocabile dell'efficacia, i cantoni dovranno elaborare alternative che si dimostrano più efficaci.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sottolinea che, già oggi, nel quadro dei piani dei provvedimenti d'igiene dell'aria secondo l'articolo 32 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) occorre indicare l'effetto di ogni singolo provvedimento (art. 32 cpv. 1 lett. d). La prova di tali effetti può essere fornita soltanto se si dispone di dati scientifici fondati. L'integrazione dell'articolo 32 OIAt richiesta nella presente mozione è pertanto già contenuta proprio in questo articolo. Secondo l'articolo 33 capoverso 3 OIAt, i cantoni devono verificare regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattare i relativi piani. Inoltre, i piani dei provvedimenti d'igiene dell'aria sono stati concepiti per consentire l'attuazione di provvedimenti efficaci a lungo termine. Pertanto, tali piani non devono necessariamente essere attuati subito, bensì, di regola, entro cinque anni (art. 33 cpv. 1 OIAt). Infine, l'obiettivo perseguito dall'autore della mozione, che è quello di intervenire sui piani d'azione cantonali a breve termine in caso di concentrazioni eccessive di polveri fini, non potrebbe essere raggiunto modificando l'articolo 32 OIAt.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.