06.401 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-14
Liquidato
Wortlaut
Giusta l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e l'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare in forma di proposta generica.
Il Parlamento è incaricato di adeguare le basi legali in modo da definire proporzionalmente all'effettivo grado di occupazione il tempo massimo di lavoro determinante per il pagamento del supplemento salariale per il lavoro straordinario.
Begründung
Secondo la legge sul lavoro, un supplemento salariale del 25 per cento per il lavoro straordinario deve essere obbligatoriamente corrisposto soltanto quando la durata massima di 45 o 50 ore della settimana lavorativa viene superata. Questa disciplina è particolarmente discriminante per il personale a tempo parziale. Ne sono interessate soprattutto le donne, poiché il 75 per cento del personale part-time è di sesso femminile. Solitamente i dipendenti a tempo parziale non lavorano a tempo pieno per motivi ben precisi: si occupano dei figli o di altri familiari, studiano all'università o frequentano corsi di perfezionamento ecc. Stante la norma secondo cui il supplemento salariale per il lavoro straordinario viene corrisposto soltanto se il tempo di lavoro settimanale supera la durata massima di 45 o 50 ore, esso non viene praticamente mai corrisposto ai dipendenti a tempo parziale poiché a causa della loro diversa occupazione non riescono mai a lavorare più di 45 o 50 ore per settimana. Spesso tuttavia gli impiegati part-time sono costretti a lavorare più a lungo di quanto stabilito contrattualmente senza che possano essere retribuiti con il supplemento per straordinari. In questo modo i dipendenti part-time sono discriminati. Se il tempo di lavoro massimo venisse definito proporzionalmente al grado di occupazione verrebbe superata questa discriminazione indiretta.