06.416 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-24
Liquidato
Wortlaut
In base all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, inoltro la seguente iniziativa parlamentare:
La legge sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl) è modificata come segue:
Art. 121 cpv. 2
Una mozione di commissione o una mozione accolta nell'altra Camera deve essere trattata dalla Camera al più tardi nella seconda sessione dopo il suo deposito o la sua approvazione da parte dell'altra Camera. (Sopprimere il resto)
Art. 124 cpv. 1bis
Un postulato di commissione deve essere trattato dalla Camera al più tardi nella seconda sessione dopo il suo deposito.
Begründung
Gli interventi personali sono talmente numerosi che una gran parte non può essere trattata dalle Camere. A causa di questa situazione insoddisfacente è necessario fare una netta distinzione tra gli interventi delle commissioni e gli interventi personali. Le mozioni e i postulati elaborati e depositati da una commissione permanente o da una commissione speciale hanno un'importanza politica molto maggiore degli interventi personali; l'Assemblea plenaria li deve dunque trattare prioritariamente. Del resto è anche quanto prevede l'articolo 121 capoverso 2 LParl per le mozioni. Purtroppo, questa disposizione non è applicata sistematicamente; inoltre manca una disposizione analoga per i postulati. La presente iniziativa fissa termini e processi vincolanti per il trattamento delle mozioni e dei postulati elaborati da una commissione.