06.435 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-14
Liquidato
Wortlaut
Basandomi sugli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione e 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare qui appresso.
Il Codice penale è modificato in modo da rendere punibile non solo la ricettazione di cose ma anche quella di crediti.
Begründung
L'articolo 160 del Codice penale svizzero punisce la ricettazione di "una cosa", nozione estremamente restrittiva che esclude, per esempio, i valori accreditati su un conto bancario. Nel suo compendio di diritto penale (vol. 1, pag. 410), il giudice federale Bernard Corboz scrive in proposito: "Le recel doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier; cette définition exclut les créances (non incorporées dans un titre) et autres droits". La formulazione arcaica dell'articolo 160 non consente, quindi, di perseguire le moderne forme di ricettazione.
Si arriva così all'assurda situazione, ben nota ai penalisti, nella quale è punito per ricettazione chi riceve dal ladro la mazzetta di banconote rubate nella cassa del pizzicagnolo, ma non chi riceve il bottino tramite versamento bancario. Questa lacuna, essenzialmente riconducibile all'evoluzione del contesto economico e tecnologico da quando è stato redatto l'articolo 160 CP, deve essere corretta.
Si noti altresì che il problema non può essere risolto applicando l'articolo 305bis CP sul riciclaggio di denaro.Tale articolo, infatti, pur menzionando i valori patrimoniali non permette di punire chi ricetta valori bancari perché si limita a farne uso senza tentare di riciclarli.