06.443 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-23
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo l'iniziativa parlamentare seguente:
Per potenziare il coinvolgimento del Parlamento nella politica europea si devono prendere le misure qui appresso;
1. Il Consiglio federale è tenuto a informare il Parlamento pienamente e tempestivamente di tutti i progetti e di tutte le decisioni legislative in seno all'Unione europea.
2. Si deve creare una delegazione UE che esprima un parere sulle ripercussioni di questa normativa e della sua attuazione da parte della Svizzera, che partecipi alla politica europea della Confederazione e che, in caso di urgenza, debba essere consultata dal Consiglio federale.
Begründung
Le ripercussioni del cosiddetto "acquis" comunitario dell'UE sulla legislazione svizzera sono notevoli e continuano ad aumentare. Da un lato perché, in diversi settori, per mantenere la propria competitività la Svizzera è praticamente costretta a riprendere la normativa dell'UE. Dall'altro, perché la Svizzera deve essere a conoscenza dei più importanti progetti di legge dell'UE per poter integrare nelle proprie deliberazioni le considerazioni che ne trae. È quindi importante che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati siano informati dei progetti e delle decisioni normative dell'UE nell'ambito di un processo costante.
Per potenziare il coinvolgimento del Parlamento nella politica europea si devono quindi prendere le misure qui appresso:
1. Promulgazione di un obbligo di informare compiutamente e tempestivamente
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 23 capoverso 2 della Costituzione tedesca, la normativa svizzera deve sancire a livello di costituzione o di legge l'obbligo del Consiglio federale di informare compiutamente e il più rapidamente possibile l'Assemblea federale. Il Consiglio federale deve così essere tenuto a informare non appena possibile il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati di tutti i progetti normativi (progetti di legge, decisioni, negoziati, studi, rapporti di commissioni peritali ecc.) dell'UE che potrebbero interessare la Svizzera.
2. Creazione di una delegazione UE
Una delegazione UE deve essere istituita sul modello della Delegazione delle finanze e della Delegazione delle Commissioni della gestione ed essere composta di tre membri di ciascuna delle Commissioni della politica estera dei due Consigli. Sarà responsabile della cernita delle informazioni e fungerà da interlocutrice del Consiglio federale nei casi urgenti.