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06.457 · Iniziativa parlamentare · 2006-09-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) presenta la seguente iniziativa parlamentare:

L'ordinamento giuridico svizzero deve essere adeguato in modo che nel settore del commercio elettronico siano garantiti i punti seguenti:

1. un obbligo di identificarsi per i fornitori Internet domiciliati in Svizzera;

2. un diritto alla riparazione o alla sostituzione in caso di difetti della merce fornita, diritto che non potrà essere escluso da una clausola delle condizioni generali;

3. disposizioni specifiche per la conclusione di contratti e che concretizzino gli articoli 1 seguenti del Codice delle obbligazioni in funzione delle caratteristiche del commercio elettronico;

4. un diritto di revoca analogo a quello previsto dalla direttiva dell'UE.

Begründung

Nell'ambito di un'ispezione sulla protezione del consumatore nel commercio elettronico, la CdG-N ha cercato tra l'altro di chiarire se la normativa del diritto contrattuale che non distingue tra le diverse tecnologie disponibili assicuri anche nel commercio elettronico (tra un consumatore e un fornitore Internet) una protezione del consumatore di livello equivalente a quello del commercio tradizionale.

I risultati di una valutazione condotta dal Controllo parlamentare dell'amministrazione (FF 2005 4473) hanno mostrato alla CdG-N in modo chiaro che nella pratica le caratteristiche del commercio elettronico non permettono una protezione del consumatore equivalente a quella del commercio tradizionale. Questa constatazione è fondamentale non solo per la protezione del consumatore, ma anche per lo sviluppo di questa forma di commercio in Svizzera. Il notevole sviluppo economico del commercio elettronico dipende in maniera essenziale dalla fiducia dei consumatori. Misure di protezione in grado di conquistare la fiducia del consumatore possono offrire un contributo sostanziale allo sviluppo di questa forma di commercio. Il commercio elettronico offre, soprattutto nelle zone decentrate, nuove opportunità alle piccole e medie imprese (PMI).

L'inchiesta ha mostrato che la trasparenza sull'identità del fornitore Internet e sulle singole fasi della conclusione del contratto è decisiva per la fiducia dei consumatori. La CdG-N chiede perciò l'introduzione di un obbligo di identificarsi per i fornitori Internet e norme sulla trasparenza in materia di conclusione di contratti. Per garantire ai consumatori un minimo di protezione, occorre che nella legge sia introdotto anche un diritto alla riparazione in caso di difetti della merce fornita, diritto che non potrà essere escluso da una clausola delle condizioni generali (oppure - nel caso in cui ne derivasse un onere sproporzionato - un diritto alla sostituzione, che non potrà essere escluso da una clausola delle condizioni generali).

Considerate le caratteristiche del commercio elettronico, va detto che solo con difficoltà, e a rischio di giungere davanti ai tribunali, il consumatore può fornire la prova che non è stato possibile concludere un contratto per mancato consenso o mancanza di volontà. Occorre pertanto adeguare l'ordinamento giuridico per far sì che nel commercio elettronico la procedura per la conclusione dei contratti sia trasparente.

Il commercio elettronico si rivolge soprattutto ai mercati internazionali. Secondo la commissione è necessario proteggere i consumatori svizzeri nell'ambito del diritto svizzero ed eliminare gli svantaggi nei confronti ad esempio dei consumatori europei. La CdG-N chiede dunque l'introduzione nella legge di un diritto di revoca nel commercio elettronico. In fin dei conti, ciò è anche nell'interesse dei fornitori.

Il 9 novembre 2004 la CdG-N ha concluso la sua ispezione con un rapporto finale (FF 2005 4453) e ha formulato al proposito alcune raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale. Diverse constatazioni e conclusioni della CdG-N sono state fin qui prese in considerazione dal Consiglio federale nei suoi lavori di revisione del Codice delle obbligazioni, della legge federale sulla concorrenza sleale, della legge federale sull'informazione e sulla protezione del consumatore. Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di interrompere questi lavori preliminari, che durante la consultazione sono stati valutati in modo controverso, e di non proporre alcun provvedimento in questo settore. Il Consiglio federale ritiene che il diritto vigente sia sufficiente.

La CdG-N non può condividere il punto di vista del Consiglio federale. Essa rimane dell'avviso che la legislazione attuale non garantisca sufficiente protezione al consumatore. Considerate le caratteristiche del commercio elettronico, il fatto che le normative di legge siano strutturate in modo da non distinguere tra le diverse tecnologie disponibili, porta nella pratica a una protezione del consumatore inferiore a quella del commercio tradizionale. Rimane quindi necessario l'intervento del legislatore.

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