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Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici

06.463 · Iniziativa parlamentare · 2006-10-04

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legislazione federale relativa alla fiscalità (LIFD e LAID) deve essere modificata e completata come segue:

a. Imposta federale diretta

I versamenti attestati effettuati da una persona fisica o giuridica in favore di un partito politico sono deducibili dal reddito imponibile o dall'utile netto fino a concorrenza di un importo massimo definito dalle Camere federali.

b. Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e comuni (LAID)

La legge federale prevede che i versamenti attestati effettuati da una persona fisica o giuridica in favore di un partito politico siano deducibili dal reddito imponibile o dall'utile netto fino a concorrenza di un importo massimo definito conformemente al diritto cantonale.

Begründung

I partiti politici assumono diverse funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 137 della Costituzione. Le loro attività sono indispensabili ai fini di un buon funzionamento delle istituzioni, sia a livello comunale, cantonale o federale. Si pensi segnatamente alla ricerca di candidati alle funzioni pubbliche, del contributo alla formazione dell'opinione e della volontà popolari prima delle votazioni e della partecipazione alle procedure di consultazione come previsto dall'articolo 147 della Costituzione. In questo contesto è sconcertante la posizione del Tribunale federale (cfr. DTF 124 II 29) secondo cui i partiti politici non perseguirebbero un fine di utilità pubblica ma si limiterebbero a difendere gli interessi dei loro membri; tale posizione appare d'altronde in contraddizione con la Costituzione federale.

Dato che è generalmente riconosciuto che i partiti politici perseguono scopi di interesse pubblico, i versamenti privati effettuati in loro favore devono essere deducibili dal reddito imponibile o dall'utile netto fino a concorrenza di un importo che dovrà essere fissato dal legislatore. Non è ammissibile che l'articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID permetta la deduzione dei versamenti volontari in favore di istituzioni "con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica" mentre i versamenti a favore dei partiti politici sono esclusi per principio da questo vantaggio di diritto fiscale.

Nonostante l'obbligo costituzionale di armonizzare formalmente le imposte, la Confederazione e i cantoni conoscono tuttora divergenze notevoli nel trattamento fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici. A livello di imposta federale diretta, come pure in alcuni cantoni, tali versamenti non sono deducibili in virtù del fatto che i partiti politici non sono considerati istituzioni tali da giustificare la concessione di vantaggi fiscali ai cittadini che li sostengono; questa prassi corrisponde alla posizione del Tribunale federale menzionata sopra e da me criticata. Alcuni cantoni permettono la deduzione ma la considerano inclusa nella deduzione a titolo di versamenti in favore di persone giuridiche di utilità pubblica. Un'altra categoria di cantoni, tra cui il canton Argovia, ammette attualmente una deduzione speciale per le quote sociali, le donazioni e le quote pagate per i mandati versate a favore dei partiti politici.

Queste differenze di trattamento a seconda dei cantoni sono urtanti. A questo si aggiunge che anche nei cantoni che ammettono ancora la deduzione speciale le autorità di ricorso in materia fiscale cominciano a rifiutare questa deduzione, adducendo come argomento proprio il fatto che la LAID non la prevede espressamente e che questa legge federale prevale sul diritto fiscale cantonale. Il 27 aprile 2006 la commissione cantonale di ricorso in materia fiscale del cantone di Argovia ha ad esempio preso una decisione di tale tenore: il risultato è che alcuni comuni di questo cantone hanno dovuto annullare la deduzione concessa, mentre altri continuano a concederla.

La soluzione a questa situazione insoddisfacente deve essere elaborata sulla base della presente iniziativa parlamentare. A mio parere entra in linea di conto soltanto una soluzione che prenda adeguatamente conto dei citati articoli costituzionali (137 e 147 Cost.). Questi articoli riconoscono a pieno titolo l'utilità pubblica dell'attività dei partiti politici. Il legislatore federale deve pertanto sancire tale principio esplicitamente nel diritto fiscale e permettere la deduzione, perlomeno in misura limitata, dei versamenti effettuati ai partiti politici. Nel rispetto di tale principio vanno quindi attribuite anche ai cantoni le necessarie competenze legislative in questo settore.

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