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06.468 · Iniziativa parlamentare · 2006-10-06

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) è modificata come segue:

Art. 54

Cpv. 1

Immutato)

Cpv. 2

Se l'oggetto di un contratto d'assicurazione è un fondo, in caso di trapasso di proprietà il contratto passa al nuovo proprietario, eccetto che questi o l'assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà.

Begründung

I proprietari di edifici sono particolarmente interessati dalle modifiche della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, e in particolare dal nuovo tenore dell'articolo 54.

Finora il nuovo proprietario di un immobile aveva 14 giorni di tempo dal momento del trapasso di proprietà per disdire un contratto d'assicurazione in vigore, altrimenti la copertura assicurativa continuava ad sussistere. Dal 1° gennaio 2006 accade il contrario: se l'immobile assicurato cambia di proprietario - e ciò vale anche in caso di decesso - i contratti in vigore scadono al momento del trapasso di proprietà. L'unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle assicurazioni obbligatorie contro l'incendio e i danni causati dalle forze naturali che passano integralmente al nuovo proprietario. Va tuttavia notato che alcuni cantoni non conoscono alcun obbligo assicurativo contro questi rischi.

Il vecchio tenore dell'articolo 54 LCA partiva dal principio del mantenimento della copertura assicurativa. Il disciplinamento in vigore dal 1° gennaio 2006 fa invece sì che, soprattutto nel settore degli edifici, il nuovo proprietario rischia di rimanere privo di copertura assicurativa, anche se solo per un breve periodo. Una simile situazione è insostenibile. Interruzioni della copertura assicurativa possono sopraggiungere improvvisamente e in modo imprevedibile, come per esempio in caso di decesso. La liquidazione di eredità comprendenti immobili richiede non di rado un tempo considerevole. Gli eredi, in quanto futuri proprietari, sono esposti al rischio di dover far fronte in prima persona a danni sopraggiunti dopo il decesso del proprietario originale perché non più coperti dal contratto d'assicurazione concluso da quest'ultimo. Per proteggere il nuovo proprietario occorre quindi modificare l'articolo 54 LCA come proposto.