06.470 · Iniziativa parlamentare · 2006-10-06
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Le disposizioni del Codice penale concernenti i reati borsistici devono essere modificate segnatamente come segue:
1. Nell'articolo 161 del Codice penale (Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali), è abrogato il numero 3.
2. Nell'articolo 161bis del Codice penale (manipolazione dei corsi), la fattispecie punibile è estesa a qualsiasi manipolazione di natura tale da influire sull'andamento dell'offerta o della domanda.
Begründung
Le disposizioni del Codice penale relative ai reati borsistici sono insufficienti. Sono già state presentate numerose proposte volte a introdurre un regime più severo.
Nel caso Swissfirst, l'inchiesta in corso è volta segnatamente a stabilire in che misura gli acquisti e le vendite di azioni effettuati alla vigilia della fusione di questo istituto bancario con la Bellevue Bank siano punibili. Gli esperti in materia ritengono che il tenore restrittivo della norma penale sui reati insider, in particolare l'articolo 161 numero 3 del Codie penale, possa impedire l'applicazione di sanzioni.
Dal 1988 l'articolo 161 del Codice penale (sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) sancisce la punibilità dei cosiddetti reati insider. Secondo il messaggio dell'epoca, "realizza un'operazione insider chi ottiene per sé o per una persona terza un vantaggio patrimoniale, sfruttando informazioni confidenziali di cui dispone grazie a rapporti particolari con un'azienda; informazioni che, divulgate, sono di natura tale da esercitare un influsso notevole sul corso di determinati titoli" (FF 1985 II 63). Si tratta di un reato proprio esclusivo. L'insider è una persona di fiducia della società; può anche trattarsi di un mandatario, un membro di un'autorità, un funzionario o un assistente di tali persone. I titoli devono essere stati negoziati in borsa o in preborsa.
L'articolo 161 numero 3 del Codice penale definisce il "fatto confidenziale" come "un'imminente emissione di nuovi diritti di partecipazione, un raggruppamento di imprese o un'analoga fattispecie di simile portata". Di conseguenza la giurisprudenza ha dato un'interpretazione restrittiva di questa definizione. Non vi è nessun motivo materiale per limitare la punibilità dei reati insider alle fattispecie paragonabili a un raggruppamento di imprese o all'emissione di nuovi diritti di partecipazione. Questa disposizione esclude per esempio le informazioni su possibili realizzazioni di utili o gli avvertimenti concernenti possibili perdite. La definizione e l'interpretazione restrittive della nozione di "fatto confidenziale" ledono l'efficacia della norma penale in questione.
Nel 2001 è stato creato un gruppo di lavoro sui reati insider nell'ambito della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP). Questo gruppo di lavoro, presieduto dal direttore della giustizia Hanspeter Uster, ha sottoposto al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) nel 2003 diverse proposte di revisione delle norme penali sui reati borsistici. In particolare ha esaminato gli articoli 161 e 161bis del Codice penale, raccomandando di abrogare il numero 3 dell'articolo 161 e di estendere la punibilità delle manipolazioni dei corsi alle manipolazioni dell'andamento dell'offerta o della domanda. Ricordiamo in questo contesto inoltre la mozione del consigliere nazionale Jossen del 12 giugno 2002 (02.3246), che incarica segnatamente il Consiglio federale di colmare le lacune dell'articolo 161 numero 3 del Codice penale per quel che concerne le fattispecie punibili.
Il Consiglio federale ha messo nel dimenticatoio le proposte volte a inasprire le norme penali sui reati insider: è opportuno quindi che il Parlamento elabori di propria iniziativa le pertinenti modifiche legislative, onde accelerare questa revisione di legge necessaria.