06.475 · Iniziativa parlamentare · 2006-11-20
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 capoverso 1 della legge sul Parlamento, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale presenta la seguente iniziativa parlamentare:
Legge federale sulla pianificazione del territorio
Art. 34
Cpv. 1
Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5), conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d e 37a.
Cpv. 2
Cantoni e comuni sono legittimati a ricorrere.
Cpv. 3
Le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono definitive; è fatto salvo il ricorso costituzionale sussidiario al Tribunale federale.