06.484 · Iniziativa parlamentare · 2006-12-18
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
Il Codice penale svizzero deve essere modificato come segue: "Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato a una pena privativa della libertà. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita. In caso di pena privativa della libertà superiore a tre anni l'espulsione è obbligatoria; in casi particolari sono possibili eccezioni."
Begründung
L'espulsione dal territorio svizzero prevista dal Codice penale (art. 55 CP) e di recente abrogata deve essere ripristinata, poiché tale misura comporta un notevole effetto preventivo e contribuisce a mettere un freno alla crescente criminalità degli stranieri. Sempre più giudici e giuristi criticano l'abrogazione di tale norma e ne chiedono la reintroduzione. Chi vuole vivere in Svizzera deve rispettare le regole ivi vigenti.
Il testo dell'articolo 55 abrogato può in linea di massima essere ripreso. È tuttavia necessario che il nuovo articolo preveda l'espulsione obbligatoria se la pena pronunciata supera un certo limite (tre anni sembrano un limite adeguato). In casi speciali sono sempre possibili eccezioni, per esempio se l'autore del reato vive da tempo immemorabile in Svizzera.