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06.490 · Iniziativa parlamentare · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Con una modifica del Codice delle obbligazioni si intende migliorare la protezione dei consumatori mediante la proroga a due anni del termine di prescrizione per le pretese di garanzia per difetti della cosa nel contratto di vendita. Viene proposta la seguente modifica:

CO

Art. 210 Prescrizione

Cpv. 1

Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso di due anni dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo.

Cpv. 2

Le eccezioni del compratore pei difetti della cosa continuano a sussistere quando, entro due anni dalla consegna, fu fatta al venditore la notificazione prescritta.

Cpv. 3

Il venditore non può invocare la prescrizione di due anni, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il compratore.

Begründung

L'articolo 210 del Codice delle obbligazioni disciplina la prescrizione delle pretese di garanzia per difetti della cosa nel contratto di vendita in caso di acquisto di una cosa mobile. Tale prescrizione si applica anche nel diritto in materia di contratto d'appalto (cfr. art. 371 cpv. 1 CO)

1. La normativa vigente:

Sostanzialmente oggi le pretese si prescrivono un anno dopo la consegna dell'oggetto acquistato (art. 210 cpv. 1). A seconda del genere di quest'ultimo (bene culturale, cfr. art. 210 cpv. 1bis CO), ovvero del comportamento del venditore (inganno subdolo, cfr. art. 210 cpv. 3), si applicano prescrizioni speciali. Il capoverso 1 dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni prevede che il termine di prescrizione può essere prorogato per contratto. È ammessa anche una riduzione in virtù della dottrina predominante. Obiettivo del termine di prescrizione breve è costituire rapidamente la chiarezza del diritto.

2. Le modifiche proposte:

La modifica postulata poggia sulla versione dell'articolo 210 secondo l'avamprogetto di legge federale sul commercio elettronico che non è stata seguita ulteriormente dal Consiglio federale. A favore della nuova normativa parla quanto segue:

a. Viene migliorata la protezione dei consumatori. Spesso, in caso di difetti occulti, le pretese si prescrivono per violazione dell'obbligo di garanzia prima che l'acquirente abbia la possibilità di scoprire il difetto.

b. Rispetto al normale termine di prescrizione di dieci anni (cfr. art. 127 CO), il termine di due anni proposto permane breve. Esso continua a garantire la certezza del diritto.

c. Il termine di due anni è conforme agli standard internazionali.

- La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (direttiva sui beni di consumo; DBC) obbliga i Paesi dell'UE a prevedere nella propria legislazione nazionale che il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 5 par. 1 DBC).

- La Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), che per la Svizzera si applica dal 1991, non contiene alcuna disposizione sulla prescrizione, ma all'articolo 39 paragrafo 2 prevede che le pretese per difetto di conformità del bene devono essere fatte valere entro due anni dalla consegna della cosa.