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Legge federale sulla formazione professionale. Calcolo dei contributi forfettari versati dalla Confederazione ai cantoni

07.1005 · Interrogazione · 2007-03-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La nuova legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) - entrata in vigore il 1° gennaio 2004 - prevede, in particolare, un nuovo sistema di calcolo relativo alla partecipazione della Confederazione alle spese per questa formazione. Tuttavia, l'applicazione di questo nuovo metodo di calcolo dei contributi federali versati ai cantoni è prevista soltanto a partire da gennaio 2008. In precedenza, i contributi federali venivano calcolati in base ai costi determinanti in materia di formazione professionale a carico dei cantoni: il nuovo sistema prevede invece il versamento di contributi forfettari, stabiliti in base ai costi globali della formazione professionale conformemente all'articolo 53 LFPr. Tuttavia, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha recentemente reso noto che per il versamento di detti contributi forfettari ai cantoni verrebbe considerato soltanto il numero di apprendisti che frequentano un formazione professionale di base, volta all'ottenimento di un certificato federale di formazione pratica o di un attestato federale di capacità. In conseguenza di ciò, rispetto alla situazione attuale i cantoni che hanno investito nell'istituzione di classi preparatorie alla formazione professionale o in percorsi formativi a livello di scuole specializzate superiori risulteranno fortemente svantaggiati, visto che le formazioni in questione non entreranno più in linea di conto per il versamento dei contributi federali. Ad esempio, il cantone di Neuchâtel - che attualmente offre la possibilità di frequentare classi preparatorie alla formazione professionale o corsi di studio presso scuole specializzate superiori - per il 2008 prevede una perdita di contributi federali di circa 60 000 franchi. Considerato che a tale perdita si sommeranno gli effetti della NPC, i contributi federali in materia di formazione professionale versati al cantone di Neuchâtel diminuiranno di 5,2 milioni di franchi! Sapendo che il Consiglio federale si proponeva, con l'entrata in vigore della nuova legge, di incentivare la formazione professionale, si tratterebbe di un autentico autogol. In considerazione di quanto precede, prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale non teme che il sistema di contributi attualmente previsto dall'UFFT possa portare i cantoni ad una riduzione, o ad una soppressione, delle loro offerte formative preparatorie alla formazione professionale, rendendo così meno accessibile quest'ultima, con conseguenze negative facilmente immaginabili?

2. Il Consiglio federale non ritiene, inoltre, che il sistema proposto porterà alla soppressione di determinati cicli di studio presso scuole specializzate superiori, con il rischio di concentrare ancora maggiormente tali scuole nei grandi centri e di privare le regioni periferiche di percorsi formativi nonostante lo stretto legame di questi ultimi con il tessuto economico?

3. Il Consiglio federale non ritiene perciò necessario considerare, in relazione al versamento dei contributi forfettari concessi ai cantoni in materia di formazione professionale, anche il numero di apprendisti iscritti ai corsi di preparazione alla formazione professionale e ai corsi di studio delle scuole specializzate superiori?

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della formazione professionale, finora erano determinanti i "costi computabili" (si trattava, in particolare, di spese limitate destinate al personale didattico). In conseguenza di ciò, soltanto all'incirca la metà dei costi complessivi veniva considerata nel calcolo dei contributi federali.

Con la legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, è stato introdotto un cambiamento dei termini di riferimento: il nuovo finanziamento, basato sui compiti, costituisce uno elemento gestionale di importanza centrale. Grazie ad esso, le responsabilità relative al finanziamento vengono associate in maniera più stretta a chi spettano competenze sul piano politico in tale materia, con un conseguente miglioramento sotto il profilo della trasparenza. È previsto il versamento dei contributi federali ai cantoni sotto forma di contributi forfettari. Le responsabilità relative alle modalità d'impiego dei contributi - nel rispetto dei compiti stabiliti nella legge sulla formazione professionale - spettano ai cantoni.

I contributi forfettari dipendono dai costi complessivi che i cantoni sopportano per la formazione professionale. Le relative modalità di calcolo sono definite all'articolo 62 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale. La ripartizione a livello cantonale avviene considerando i 200 000 apprendisti che complessivamente svolgono la formazione professionale di base. Si tratta dell'unico dato chiaramente definito a livello statistico.

Il nuovo sistema di finanziamento entrerà in vigore nel 2008. Nel corso del precedente quadriennio di transizione, l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia ha elaborato un modello di calcolo valido per tutti i cantoni. Grazie ad esso, la formazione professionale dispone per la prima volta di dati accertati concernenti il finanziamento. La maggior parte - all'incirca il 70 per cento - dei costi per la formazione professionale è dovuta alle scuole professionali di base. Le misure di preparazione alle formazioni professionali di base corrispondono all'incirca al 6 per cento dei costi. Nella formazione professionale superiore, formazione professionale continua inclusa, gli investimenti da parte dei cantoni equivalgono all'incirca al 18 per cento dei costi globali che essi sostengono per la formazione professionale.

1./2. Il numero di giovani che frequentano una formazione transitoria può essere stabilito soltanto con un grado di incertezza molto elevato. La durata delle offerte formative in questione è molto variabile e, dal punto di vista dei contenuti, molto differenziata. Per questa ragione, i costi delle formazioni transitorie entrano percentualmente a far parte del totale di 200 000 contratti di tirocinio, e l'entità di tale numero comporta un livellamento dei dati.

La medesima problematica si pone in relazione alla formazione professionale superiore. Si dovrebbe far corrispondere il finanziamento - e si tratterebbe di un caso senza equivalenti nell'ambito formativo di livello terziario - al numero di diplomi rilasciati? In caso affermativo, considerando quali diplomi? I costi di un diploma di una formazione superiore a tempo pieno non sono paragonabili a quelli degli esami di professione svolti parallelamente ad un'attività professionale. Anche tra i singoli esami sussistono notevoli differenze riguardo a contenuti e impegno di tempo.

Conformemente al sistema adottato, spetta ai cantoni decidere in che misura e a quali offerte vengano destinati i contributi. È presumibile che, nell'ambito delle loro competenze, i cantoni operino più secondo le loro necessità che non sulla base di aspettative di finanziamento da parte della Confederazione.

Per ciò che concerne l'integrazione giovanile nella formazione professionale, i cantoni si sono espressi nettamente a favore dell'obiettivo del 95 per cento di diplomi di livello secondario II. Attualmente, il livello raggiunto è quasi del 90 per cento. Un simile aumento non corrisponde ad una riduzione, bensì ad un impegno supplementare. Nel settore della formazione professionale superiore, l'armonizzazione dell'offerta formativa riveste un carattere prioritario. È necessario considerare sia gli aspetti legati alla distribuzione regionale di tale offerta, sia quelli inerenti al raggiungimento della necessaria massa critica. Il mantenimento di strutture non rientra tra gli obiettivi di un'efficace formazione professionale.

3. La questione relativa alla differenziazione dei contributi forfettari, e al criterio alla base della loro distribuzione, è stato ampiamente discusso in occasione della deliberazione in Parlamento concernente la legge sulla formazione professionale. In conclusione, l'unica differenziazione decisa è stata quella relativa a formazione di base aziendale e formazione di base scolastica a tempo pieno.

Riassumendo, è possibile affermare che il calcolo dei contributi federali destinati ai cantoni è basato sui costi complessivi della formazione professionale. Il finanziamento percentualmente corrispondente all'elevato numero di persone che frequentano la formazione di base, rappresenta certamente la soluzione più semplice ed equa, nonché più conveniente sotto il profilo fiscale.

Un'ulteriore differenziazione comporterebbe problemi di natura statistica, inerenti alle differenze che sussistono tra le varie offerte formative; inoltre, fatta eccezione per le scuole professionali di base, rispetto alle spese totali la parte di costi dovuta a tutte le offerte di formazione professionale è relativamente esigua. L'eventuale soluzione dei problemi legati agli aspetti più tecnici della questione richiederebbe necessariamente un onere amministrativo sproporzionato.

Riguardo alla nuova impostazione della perequazione finanziaria, essa influisce soltanto sull'ammontare nominale dei contributi destinati alla formazione professionale. Finora, in relazione ai contributi il pareggio è stato raggiunto grazie ai nuovi strumenti di finanziamento, basati sulle prestazioni e volti ad equilibrare risorse ed oneri.

Risposta del Consiglio federale.