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07.1026 · Interrogazione · 2007-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Dal 1951 la convenzione di doppia imposizione della Svizzera con gli USA contempla l'assistenza amministrativa in caso di frode fiscale e delitti analoghi. Inoltre, le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni prevedono che nell'ambito di una procedura ordinaria di assistenza amministrativa la Svizzera trasmetta alle autorità fiscali americane anche documenti bancari. Questa procedura ha il vantaggio di consentire alle autorità fiscali statunitensi di utilizzare direttamente ai fini dell'imposizione le informazioni trasmesse. Per contro, secondo l'AIMP le informazioni bancarie sono ottenute mediante assistenza giudiziaria e sottostanno al principio di specialità. Chiedo al Consiglio federale:

1. Con che frequenza la Svizzera negli ultimi cinque anni ha concesso agli USA assistenza amministrativa in questioni fiscali trasmettendo documenti bancari? Questa prassi ha danneggiato la piazza economica svizzera?

2. A quali altri Stati la Svizzera concede un'ampia assistenza amministrativa in questioni fiscali analoga a quella fornita agli USA e trasmette documenti bancari?

3. Nel 2003, dopo le pressioni dell'OCSE, la Svizzera si è dovuta impegnare a prestare ampia assistenza amministrativa per le società holding ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID in occasione delle modifiche delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) con gli Stati membri dell'OCSE. Con quali Stati dell'OCSE la Svizzera ha modificato nel frattempo la CDI? Il Consiglio federale prevede un indebolimento della piazza economica svizzera?

4. La Svizzera fornisce alle grandi potenze economiche che intendono assicurare il proprio sostrato fiscale maggior sostegno che ai Paesi in via di sviluppo o in transizione costretti a fare affidamento sulla cooperazione internazionale nel settore dell'imposizione, come stabilito al numero 66 del Consenso di Monterrey concernente il finanziamento allo sviluppo. Com'è possibile giustificare questo comportamento del nostro Paese sotto il profilo della politica estera?

5. Il Consiglio federale è disposto in futuro a estendere considerevolmente la cerchia degli Stati ai quali concede assistenza amministrativa nell'ambito delle CDI ai fini di una corretta applicazione del diritto interno degli Stati contraenti, affinché questi possano assicurare il sostrato fiscale interno?

6. La Svizzera ha approvato il rapporto del comitato affari fiscali dell'OCSE del mese di aprile del 2000 concernente il miglioramento dell'accesso delle autorità fiscali alle informazioni bancarie. Anche questo rapporto raccomanda di mettere a disposizione delle autorità fiscali estere tali informazioni nel quadro delle procedure di assistenza amministrativa. In che modo il governo intende attuare questa raccomandazione?

7. Nel 2003 l'OCSE ha elaborato un modello di convenzione sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA). Quali Stati si rifanno di regola a questo modello in occasione della conclusione o della modifica delle CDI? A seguito di ciò, la posizione di questi Stati risulta indebolita sul piano della concorrenza internazionale e si assiste a una massiccia fuga di contribuenti?

8. Rifiutandosi di applicare il modello di convenzione dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) la Svizzera trae dei benefici in termini di concorrenza internazionale? Come motiva il Consiglio federale questo rifiuto nei confronti degli Stati dell'OCSE?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 2000, la Svizzera ha prestato in 13 casi assistenza amministrativa agli Stati Uniti per frode fiscale. In un caso si trattava di documenti concernenti un broker assicurativo, mentre negli altri anche di documenti bancari. Le ripercussioni sulla piazza economica svizzera della garanzia di assistenza amministrativa sono difficilmente valutabili. Mancano le relative analisi.

2. Sono state convenute clausole simili (con o senza "violazioni analoghe" alla frode fiscale) con i seguenti Stati: Costa Rica (parafate), Germania, Finlandia, Francia (parafate), Regno Unito (parafate), Paesi Bassi (non ancora parafate), Malta (parafate), Norvegia, Austria, Spagna (in vigore dal 1° giugno 2007), Sudafrica e Turchia (parafate). Anche la convenzione tra il Trade Office of Swiss Industries a Taipei e la Taipei Cultural and Economic Delegation in Svizzera prevede l'assistenza amministrativa per la corretta applicazione del diritto interno nei casi di frode fiscale.

3. Finora sono state concluse clausole di assistenza amministrativa per le società holding con i seguenti Stati: Finlandia, Francia (parafate), Regno Unito (parafate), Paesi Bassi (non ancora parafate), Austria, Norvegia e Spagna (in vigore dal 1° giugno 2007).

Anche in questo caso è molto difficile stimare l'influsso delle modifiche giuridiche. Non si possono tuttavia escludere trasferimenti di società holding in altri Stati. Le società holding di grande importanza economica, segnatamente le società holding quotate in borsa, sono colpite tutt'al più a livello amministrativo dalla futura concessione di assistenza amministrativa, in quanto già oggi devono garantire la trasparenza sotto ogni aspetto.

4. Al numero 66 del Consenso di Monterrey si esortano gli Stati membri dell'ONU ad aderire alla convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. In questo caso non è possibile stabilire un nesso con l'assistenza amministrativa nell'ambito delle convenzioni di doppia imposizione. Per reprimere a livello internazionale il finanziamento del terrorismo, bisogna impiegare strumenti diversi dalle suddette convenzioni. Nel 2007, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha avuto un colloquio sulla politica sinora condotta in questo ambito con le commissioni parlamentari competenti per i preparativi concernenti le convenzioni di doppia imposizione (Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati e Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale). La grande maggioranza dei membri delle commissioni ha approvato tale politica e ha invitato il Consiglio federale a continuare su questa linea laddove possibile. Quest'ultimo potrà avvalersi di questo dato di fatto anche in occasione di eventuali discussioni di politica estera.

Gli Stati e le organizzazioni che hanno opinioni divergenti da quelle del Parlamento e del Consiglio federale colgono ogni occasione per far pressione su quest'ultimo, che ha sempre contrastato con decisione le pretese avanzate. La Svizzera non ha comunque subito danni a livello di politica estera.

5. Naturalmente, il Consiglio federale è disposto a rispettare i propri impegni nei confronti dell'OCSE e dell'UE. Un'estensione dell'assistenza amministrativa, a seconda del caso, non è da escludere se è nell'interesse globale della Svizzera (cfr. ad es. le convenzioni parafate con Cile, Costa Rica e Colombia). Inoltre, lo Stato partner deve essere disposto sul piano giuridico e dei fatti a concedere la reciprocità affinché le esigenze del fisco svizzero possano anch'esse essere soddisfatte.

6. Se nel complesso è possibile trovare una soluzione equilibrata, il Consiglio federale è disposto a condurre trattative con ogni Stato membro dell'OCSE e a concluderle sulla base degli impegni del 2000. Attualmente non sono pendenti domande di trattative da parte di Stati membri dell'OCSE. Tuttavia, nonostante avessero approvato il rapporto, alcuni Stati membri dell'OCSE non erano ancora pronti a trovare una soluzione o ad avviare negoziati sulla base dello standard convenuto nel 2000 dall'OCSE. Il Consiglio federale ha pertanto attuato integralmente gli impegni assunti nel 2000. Inoltre, laddove è nell'interesse della Svizzera, esso sfrutta ogni occasione per avanzare nelle trattative anche con gli Stati che non si sono ancora adoperati per trovare una soluzione.

7. Questo modello di convenzione non è stato elaborato dall'OCSE, bensì dagli Stati membri dell'OCSE che nel 1998 hanno approvato il rapporto "Harmful Tax Competition" nonché dalle giurisdizioni che allora erano state dichiarate paradisi fiscali. Dato che la Svizzera non ha partecipato all'elaborazione del TIEA, il modello di convenzione non riveste alcuna importanza per il nostro Paese. Sulla base del modello si sono finora concluse poche convenzioni bilaterali. Le ripercussioni economiche non sono note.

8. Dato che, come già espresso nella risposta alla domanda 7, si sono sinora concluse poche convenzioni TIEA, non è possibile effettuare una valutazione delle ripercussioni sulla posizione della Svizzera nella concorrenza internazionale.

I rappresentanti svizzeri in seno al comitato affari fiscali dell'OCSE hanno più volte ribadito che da un Paese con pratiche fiscali dannose bisognerebbe esigere standard di assistenza amministrativa più elevati rispetto a quelli pretesi da un Paese come la Svizzera, che possiede un sistema fiscale evoluto (compresa un'imposta preventiva sugli interessi e sui dividendi) e una rete di convenzioni di doppia imposizione. Essi hanno tuttavia evidenziato che un procedimento di questo genere non è privo di difficoltà politiche. La Svizzera avrebbe preferito che l'OCSE esigesse dai paradisi fiscali lo standard in materia di scambio di informazioni descritto nel rapporto menzionato nella domanda 6 e corrispondente allo standard dell'OCSE. Tuttavia, poiché si è astenuta dall'approvare il rapporto dell'OCSE "Harmful Tax Competition" e i conseguenti lavori, la Svizzera non aveva nessuna possibilità di influenzare il contenuto del TIEA. Questa circostanza è nota ai partner dell'OCSE e la Svizzera non ha quindi bisogno di giustificarsi.

Risposta del Consiglio federale.

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