07.1056 · Interrogazione · 2007-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel settore dell'edilizia, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui le disposizioni legali sulla durata del tempo di lavoro non sono state rispettate, e anche in modo massiccio, durante la costruzione della galleria di base del Lötschberg. Il "Walliser Bote" del 18 giugno scorso ne ha riferito.
Il Consiglio federale può confermare o smentire l'informazione secondo cui le disposizioni di legge sulla durata del tempo di lavoro sono state violate, e anche in misura considerevole, nel corso della costruzione della galleria di base del Lötschberg?
È accertato che imprese straniere si sono in tal modo create vantaggi decisivi sulla concorrenza, che hanno falsato dall'inizio la procedura di aggiudicazione dei lotti?
Gli enti della Confederazione e dei cantoni preposti al controllo sono stati ingannati da accordi taciti stipulati fra le imprese di costruzione straniere e i loro impiegati?
Stellungnahme des Bundesrates
La SECO, autorità competente in materia di lavoro notturno o domenicale continuo o ricorrente e di esercizio ininterrotto, ha rilasciato alle ditte partecipanti alla realizzazione della galleria dei permessi speciali validi per l'intera durata dei lavori. In tal modo ha voluto tener conto del desiderio dei lavori stranieri di poter disporre di più giorni di seguito da trascorrere in seno alla famiglia. A tal scopo ha concesso una serie di lievi deroghe alle disposizioni vigenti in materia di durata consentita del lavoro ininterrotto.
Nell'ambito dei controlli effettuati durante la fase di avvio dei lavori (allestimento dei cantieri), il competente ispettorato del lavoro del canton Vallese (Service social de protection des travailleurs et des relations du travail) ha riscontrato alcune infrazioni alla legge sul lavoro (LL), che ha comunicato immediatamente per iscritto al consorzio interessato (ARGE) con copia al committente. In occasione di un secondo controllo si è constatato un miglioramento nell'osservanza delle disposizioni della LL e, inoltre, si è avuto modo di prendere atto della collaborazione del committente, che ha invitato il consorzio a rispettare i contratti.
Fino alla conclusione dei lavori sono poi stati svolti dei controlli periodici da parte della commissione professionale paritetica di lavori sotterranei, di regola alla presenza di rappresentanti della Suva, dell'ispettorato e dell'ufficio tecnico cantonali. Qualsiasi inosservanza di disposizioni del CCL è stata immediatamente sanzionata. In merito alle condizioni stabilite nei permessi rilasciati dalla SECO in materia di durata del lavoro non si sono rilevati inadempimenti. Alcune violazioni delle condizioni sulla durata giornaliera e settimanale del lavoro sono state riscontrate in riferimento ai quadri e agli specialisti (meccanici/elettricisti) chiamati a intervenire in caso di disfunzioni. Le infrazioni, non gravi, riguardavano soprattutto dipendenti indigeni di ditte svizzere. Nel corso degli oltre dieci anni di durata dei lavori, la Società svizzera degli impresari-costruttori non ha mai ricevuto segnalazioni di infrazioni in proposito.
La SECO ha rilasciato alla ditta SATCO Lötschberg-Basistunnel Nord, 3717 Blausee-Mitholz, per i lavori di avanzamento un permesso concernente la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 28 LL (derogazioni lievi). Il sindacato SYNA ha impugnato il permesso con ricorso del 26 novembre 2002, poi respinto dalla commissione di ricorso del DFE. Anche sul lato bernese della galleria sono stati effettuati diversi controlli da parte dell'ufficio cantonale competente. Nei controlli non si sono riscontrate infrazioni alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo.
Riassumendo, il Consiglio federale dichiara quanto segue: non vi sono state ditte straniere che hanno beneficiato di vantaggi sulla concorrenza, e la procedura di aggiudicazione dei lotti non ne è stata quindi falsata. Gli enti della Confederazione e dei cantoni preposti al controllo non sono stati ingannati da accordi taciti stipulati fra le imprese di costruzione straniere e i loro dipendenti.
Risposta del Consiglio federale.