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07.1108 · Interrogazione · 2007-10-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In occasione delle sedute del 25 e 26 settembre 2007 le Camere federali hanno deciso che i cantoni possono scegliere liberamente se insegnare per prima una seconda lingua nazionale o l'inglese nella scuola dell'obbligo. L'importante è che, a conclusione della scuola dell'obbligo, allieve e allievi soddisfino i requisiti qualitativi chiaramente definiti in entrambe le lingue straniere.

Si pone tuttavia la questione, se non converrebbe alla Svizzera, Paese quadrilingue e con capillari rapporti internazionali, dichiarare l'inglese quarta lingua ufficiale. Le aziende private e le istituzioni culturali che devono poter contare su contatti con clienti o interessati di tutto il mondo hanno da tempo riconosciuto questa tendenza e diffondono le loro informazioni già ora, oltre che nelle lingue nazionali, in inglese. Dichiarando l'inglese quarta lingua ufficiale, le pubblicazioni ufficiali verrebbero rese accessibili alla popolazione della Svizzera e di altri Paesi anche in inglese. Questo permetterebbe di rendere le Svizzere e gli Svizzeri, che si spostano sempre più spesso in tutto il mondo per ragioni professionali o private, maggiormente coscienti delle opportunità offerte dalla mobilità internazionale. Inoltre l'immagine della Svizzera come piazza economica, scientifica e culturale ne uscirebbe rafforzata perché si terrebbe conto delle esigenze di professionisti stranieri altamente qualificati, di investitori potenziali e di turiste e turisti. Valorizzando l'inglese non si intende tuttavia pregiudicare le lingue nazionali svizzere.

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare gli interrogativi in relazione all'introduzione dell'inglese quale quarta lingua ufficiale (in particolare il dispendio amministrativo e i costi derivanti, ma anche la valutazione dell'effetto auspicato per la promozione della piazza svizzera) nell'interesse di una Svizzera aperta al progresso e al mondo.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della crescente importanza dell'inglese nella nostra società. Pur ritenendo che anche a livello federale si debba tenere conto opportunamente dell'evoluzione in atto, esclude tuttavia che ciò possa avvenire equiparando l'inglese, in termini giuridici, alle tre lingue ufficiali. In effetti, un simile passo scardinerebbe il plurilinguismo, un tratto caratterizzante della storia dello Stato federale sancito esplicitamente dalla Costituzione, e presupporrebbe una revisione dell'articolo 70 capoverso 1 della Costituzione federale. Le tre lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Nei rapporti con le persone di lingua romancia è considerata lingua ufficiale della Confederazione anche il romancio. Il legislatore ha recentemente disciplinato in modo definitivo l'uso delle lingue ufficiali a livello federale nell'ambito della nuova legge sulle lingue approvata il 5 ottobre 2007.

La domanda di testi e informazioni in lingua inglese non dipende dalla popolazione anglofona stabilmente residente in Svizzera (stando al censimento del 2000 ammonterebbe all'1 per cento ossia a 73 425 persone), bensì dal contesto internazionale. La diffusione di traduzioni inglesi di determinati testi ufficiali o normativi corrisponde alle aspettative di numerosi attori della piazza economica svizzera (aziende, amministrazioni, privati) attivi in settori disciplinati dal diritto federale.

Il 22 agosto 2001 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di istituire un servizio centrale di traduzione inglese al fine di soddisfare questa esigenza, di garantire la qualità, di assicurare il coordinamento e di sostenere gli altri traduttori anglofoni dell'amministrazione federale se oberati di lavoro. Il 31 gennaio 2007 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale che tiene conto dei nuovi compiti di quest'ultima.

Nel quadro delle nuove competenze la Cancelleria federale intende pubblicare prossimamente sul suo sito Internet l'elenco degli atti normativi tradotti in inglese, al fine di consentire alle persone interessate di verificare facilmente e rapidamente la disponibilità di un determinato documento. Tutte le traduzioni inglesi di testi normativi pubblicati recheranno una clausola di non responsabilità, riporteranno sistematicamente la data dell'ultimo aggiornamento e presenteranno una formattazione diversa (caratteri e veste grafica) dalle versioni tedesca, francese e italiana.

I costi correnti delle traduzioni inglesi (solo per il personale) sono stimati a 1 890 000 franchi, aggiungendo i costi d'infrastruttura l'importo totale è di 2 100 000 franchi. Evidentemente in questi costi non sono compresi i mandati esterni. Stando alle stime, l'equiparazione dell'inglese all'italiano o al francese costerebbe alla Confederazione circa 19 milioni rispettivamente 24 milioni di franchi all'anno (solo di personale), con le spese d'infrastruttura 21 milioni rispettivamente 27 milioni di franchi all'anno. Non sono considerati in queste stime i costi supplementari imputabili all'aumento generalizzato del volume di traduzioni e al perfezionamento del personale.

Anche in ambito scientifico e nella ricerca, soprattutto nel Fondo nazionale svizzero e nei politecnici federali, la Confederazione presta attenzione alle esigenze internazionali. Il Fondo nazionale partecipa allo spazio europeo della ricerca ed è intenzionato inoltre a rafforzare sia la cooperazione bilaterale con determinati Paesi sia i propri programmi internazionali di cooperazione. In Svizzera l'inglese assume peraltro già un ruolo preminente nell'attività scientifica.

Il Consiglio federale è convinto che le richieste riguardanti la comunicazione e l'informazione in lingua inglese, avanzate nell'interrogazione, siano soddisfatte a tutti gli effetti mediante le misure già in atto. Per ragioni politiche, culturali e finanziarie il Consiglio federale rifiuta l'equiparazione in diritto e nei fatti tra l'inglese e le lingue ufficiali della Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.