07.1112 · Interrogazione · 2007-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a informare il Consiglio nazionale:
1. quando intende porre in vigore la legge federale sulle lingue nazionali approvata dall'Assemblea federale il 5 ottobre 2007;
2. quando intende elaborare la relativa ordinanza;
3. come pensa di coinvolgere le cerchie interessate (cantoni, istituzioni) nel processo di elaborazione dell'ordinanza.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale prevede di mettere in vigore la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue) il 1° gennaio 2010. Intanto potranno essere elaborate le basi decisionali, in collaborazione con tutti gli ambienti interessati. Segnatamente sarà necessario esaminare in modo approfondito il fabbisogno finanziario nonché preparare le relative decisioni politico-finanziarie a livello di Confederazione.
2. Si prevede di mettere in vigore simultaneamente la legge e la rispettiva ordinanza. Il DFI ha incaricato l'UFC di elaborare l'ordinanza concernente la legge sulle lingue. Gli aspetti relativi alla regolamentazione delle lingue ufficiali saranno affrontati in seno all'amministrazione federale, mentre quelli relativi alla promozione linguistica in collaborazione con i cantoni, le istituzioni e le organizzazioni interessate.
3. Quali cerchie interessate vanno soprattutto annoverati i cantoni bilingui BE, FR, VS e GR, la CDPE e la fondazione incaricata dell'attuazione dei programmi di scambio scolastico (ch scambio di giovani). Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta innanzitutto a questi organi promuovere e concretizzare la pianificazione e lo sviluppo dei progetti che la Confederazione è chiamata a sostenere quali l'ampliamento dei programmi di scambio scolastico, le nuove misure di promozione linguistica nell'insegnamento, nonché l'istituzione di un centro di competenze scientifico per la promozione del plurilinguismo. Sulla base di questi lavori preliminari l'UFC elaborerà, in cooperazione con gli ambienti interessati, l'ordinanza che disciplinerà le condizioni e gli obblighi concernenti la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.