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07.3041 · Postulato · 2007-03-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'esternalizzazione di attività legate all'economia domestica (lavori domestici, giardinaggio, sorveglianza, ecc.) continua ad aumentare, creando - nella stragrande maggioranza dei casi - "posti di lavoro" in nero. Tutti i cantoni della Svizzera romanda e il canton Berna hanno affrontato il problema introducendo dei sistemi di "chèque emploi" (denominati anche in altri modi). Scopo di tali sistemi è facilitare il conteggio corretto dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro senza causare loro eccessivi oneri amministrativi e garantire quindi una protezione sociale minima ai dipendenti. Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di introdurre sistemi analoghi negli altri cantoni.

Begründung

Non vi è alcun motivo per cui il settore dell'economia domestica non debba essere considerato un settore economico come gli altri, anche perché riveste un'importanza sempre maggiore nella nostra società e, in particolare, permette a molte persone di partecipare pienamente al mercato del lavoro. È pertanto necessario accordare una certa attenzione alle condizioni di lavoro e lottare contro il lavoro nero in tale ambito, analogamente a quanto avviene nel settore primario, secondario e terziario.

Mentre tutti i cantoni romandi hanno istituito dei sistemi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, dal punto di vista dei contributi sociali, delle persone impiegate nelle economie domestiche, non si può dire lo stesso per i cantoni di lingua tedesca. Ad eccezione di Berna, negli altri cantoni vi sono essenzialmente iniziative private, spesso promosse da società a scopo di lucro. In Svizzera romanda, i sistemi di "chèque emploi" sono gestiti sia dagli enti pubblici sia da istituzioni senza scopo di lucro. Un forte impegno da parte del Consiglio federale a favore della diffusione dei sistemi romandi nei cantoni della Svizzera tedesca corrisponde perfettamente allo spirito della nuova legge contro il lavoro nero, che "prevede agevolazioni amministrative" (art. 1). Inoltre, un simile impegno contribuisce al riconoscimento e alla valorizzazione dei cosiddetti compiti "riproduttivi", così essenziali al buon funzionamento della società e al mantenimento della forza "produttiva" del Paese. Si tratta anche di un passo avanti a sostegno della parità dei sessi, in quanto le persone interessate sono spesso donne in situazione precaria, con pochi contatti sociali e pochi mezzi per difendersi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) - che il Parlamento ha adottato il 17 giugno 2005 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 - e la relativa ordinanza (OLN) prevedono agevolazioni amministrative grazie all'introduzione di una procedura di conteggio semplificata per le attività lucrative dipendenti di portata limitata (ad es. nelle economie domestiche o per attività temporanee). La nuova regolamentazione permette ai datori di lavoro di annunciare in una volta sola il proprio personale all'AVS, all'AI, all'IPG, all'AD, alla cassa per gli assegni familiari nell'agricoltura e all'assicurazione contro gli infortuni e di intraprendere le procedure necessarie per il pagamento dell'imposta alla fonte, introdotta dalla LLN.

2. Il messaggio concernente la LLN (FF 2002 3243) prevede due varianti per agevolare gli oneri amministrativi del datore di lavoro: la procedura di conteggio semplificata menzionata in precedenza e un sistema di assegni, in base al quale il datore di lavoro acquista assegni sui quali è riscosso un supplemento per le assicurazioni sociali. Il datore di lavoro paga il dipendente con questi assegni che corrispondono al salario netto. Il lavoratore incassa gli assegni presso un ufficio previsto a tale scopo, il quale provvede a trasmettere i contributi delle assicurazioni sociali alle competenti casse e rilascia alla persona impiegata un certificato di salario.

3. Dopo aver esaminato le due varianti e basandosi su un rapporto dell'amministrazione, il Parlamento ha optato, nell'ambito dell'elaborazione della legge, per la variante della procedura di annuncio e di conteggio semplificata tramite la cassa di compensazione AVS. L'idea di introdurre un sistema di assegni a livello nazionale è stata scartata per diverse ragioni. Dato che nella maggioranza dei casi il servizio che emette l'assegno non conosce l'assicuratore competente, sarebbe stato necessario istituire una struttura esecutiva centrale, soluzione, questa, relativamente costosa.

4. Con l'entrata in vigore della LLN e dell'OLN il 1° gennaio 2008, la procedura di conteggio semplificata verrà introdotta a livello nazionale. Contemporaneamente all'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza è prevista una vasta campagna d'informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulla nuova legge e sulle conseguenze negative del lavoro nero. In tale ambito la procedura semplificata sarà presentata e spiegata a un vasto pubblico.

5. Non si prevede di introdurre un sistema di assegni generalizzato a livello nazionale. I cantoni potranno tuttavia continuare a utilizzare i loro sistemi di assegni o introdurne altri anche dopo l'entrata in vigore della legge e della procedura di conteggio semplificata.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.