07.3042 · Mozione · 2007-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 78 dell'ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) al fine di introdurre un massimale delle riserve, ossia una percentuale massima di riserve autorizzate per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Begründung
L'articolo 60 LAMal prescrive agli assicuratori di costituire delle riserve per assumere i loro obblighi, mentre l'articolo 78 OAMal stabilisce le riserve minime che devono in primo luogo fungere da garanzia finanziaria nel caso i costi si rivelassero molto più elevati rispetto alle ipotesi e alle previsioni sulle quali si basa la fissazione dei premi. Queste prescrizioni sono indispensabili per evitare l'insolvenza di alcuni assicuratori, tuttavia non devono essere eccessive.
D'altra parte non esiste alcuna prescrizione concernente il massimo delle riserve autorizzate. Anche se la sorveglianza delle riserve compete all'Ufficio federale della sanità pubblica, penso sia necessario fissare nell'ordinanza un massimo autorizzato. In assenza di un massimale, l'assicurato ha l'impressione che la costituzione di riserve eccessive potrebbe permettere di fissare premi più elevati. È dunque assolutamente necessario creare un elevato grado di trasparenza in questo settore al fine di rafforzare o addirittura, in certi casi, di ritrovare la fiducia degli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le riserve costituiscono i fondi propri che permettono alle casse malati, in quanto unità giuridiche ed economiche indipendenti, di garantire la solvibilità a lungo termine. Il loro scopo è soprattutto quello di coprire i rischi imprenditoriali (oscillazione del numero di assicurati, errori nell'allestimento del preventivo, crollo dei valori di borsa ecc.) e i rischi specifici del ramo (epidemie importanti, pandemie, numero inconsueto di casi gravi, riduzione qualitativa dell'effettivo di assicurati ecc.). Le disposizioni relative alle riserve minime degli assicuratori malattia sono stabilite all'articolo 78 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102). A dipendenza del numero di assicurati, le riserve minime devono corrispondere a una determinata percentuale del volume dei premi.
Le riserve sono alimentate dai risultati del conto economico e riflettono dunque il guadagno o la perdita conseguiti dalle casse malati in ogni anno d'attività. Non possono essere determinate in anticipo, dato che in un sistema fondato sul principio della ripartizione i premi devono essere fissati in base alle previsioni dei costi.
L'Ufficio federale della sanità pubblica chiede già oggi agli assicuratori di ridurre l'accumulo di eventuali guadagni risultanti dal rapporto tra gli introiti effettivi dei premi e i costi effettivi nel medesimo cantone mediante un aumento elastico dei premi entro un periodo ragionevole. In tal modo si garantisce che a breve e medio termine i premi corrispondano in ogni cantone esattamente ai costi e che non siano conseguiti guadagni inutili. La concorrenza tra gli assicuratori malattia, inoltre, fa sì che tutti gli assicuratori siano interessati a offrire premi il più possibile bassi e dunque concorrenziali.
In un sistema fondato sulla concorrenza non è necessario prevedere ulteriori quote massime delle riserve, a differenza di quanto vale per le riserve minime, indispensabili per garantire la solvibilità. Se fossero introdotte riserve massime verrebbero a cadere gli incentivi a gestire in modo efficiente l'impresa dato che, a dipendenza delle riserve effettive di ciascun assicuratore, sarebbero posti dei limiti legali al conseguimento di un guadagno risultante dal rapporto tra gli introiti dei premi e i costi. Di conseguenza potrebbe esserci il rischio che gli assicuratori, a seconda dell'andamento degli affari, non attribuiscano la stessa importanza al controllo delle prestazioni da fatturare. Ciò non migliorerebbe la trasparenza nella fissazione dei premi e farebbe aumentare i costi.
Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno modificare l'ordinanza per fissare un limite massimo alle riserve. Respinge dunque la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.