Comunicazione di dati degli uffici di collocamento alle autorità cantonali di polizia degli stranieri
07.3055 · Mozione · 2007-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di modifica dell'articolo 97a della legge federale del 25 giugno 1982 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0; LADI), in modo da permettere alle autorità cantonali di polizia degli stranieri di ottenere informazioni dagli uffici regionali di collocamento.
Begründung
Già attualmente le autorità cantonali di polizia degli stranieri devono tenere conto, quando prendono una decisione in merito al rilascio, alla proroga o al ritiro di un permesso di dimora, della condotta della persona straniera e segnatamente della sua capacità di integrarsi nel Paese ospitante (cfr. p. es. art. 9 cpv. 2 lett. b oppure art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS; RS 142.20).
In particolare tale capacità di integrarsi comprende anche gli sforzi che una persona straniera intraprende attivamente per cercare un posto di lavoro e il suo comportamento durante il collocamento. La nuova legge federale sugli stranieri (LStr), che presumibilmente entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, attribuisce alla capacità di integrazione un'importanza ancora maggiore rispetto a quanto prevede finora la LDDS. Infatti la nuova legge sugli stranieri contiene un intero capitolo (art. 53 segg. LStr) che si occupa di varie questioni inerenti all'integrazione. L'articolo 54 LStr menziona espressamente l'obbligo, per l'autorità competente di polizia degli stranieri, di tenere conto nelle sue decisioni del comportamento e della capacità di integrazione di uno straniero.
Finora le richieste di informazioni da parte delle autorità cantonali di polizia degli stranieri in merito al comportamento di una determinata persona durante un periodo di disoccupazione sono state respinte dai competenti uffici regionali di collocamento, che hanno sempre fatto riferimento all'articolo 97a LADI. Siccome questo articolo elenca in modo esaustivo gli organi che possono ricevere dati e visto che le autorità cantonali di polizia degli stranieri non vi sono menzionate, il rifiuto di comunicare i dati è avvenuto a giusto titolo. Questa lacuna deve essere colmata affinché le autorità cantonali di polizia degli stranieri possano adempiere il compito conferito loro dalla legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di massima la nuova legge sugli stranieri prevede, all'articolo 97 capoverso 2, che le altre autorità federali, cantonali e comunali siano tenute, in casi particolari e su richiesta motivata, a fornire alle autorità di polizia degli stranieri i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della legge sugli stranieri. Siccome le disposizioni sulla protezione dei dati che disciplinano la comunicazione dei dati devono essere sancite sia nella legge federale in questione che nelle rispettive leggi in materia di assicurazioni sociali, occorre completare l'articolo 97a capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) aggiungendo, alla lettera f, la comunicazione dei dati alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge sugli stranieri. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento una proposta in tal senso in occasione della prossima revisione della LADI.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.