07.306 · Iniziativa cantonale · 2007-07-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Zurigo presenta la seguente iniziativa:
L'Assemblea federale è invitata a rivedere la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) come segue:
Art. 11
Cpv. 1
Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. Il diritto cantonale determina se la riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate. È fatto salvo il capoverso 1quater.
Cpv. 1bis
Una riduzione adeguata è concessa anche ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. La riduzione non è tuttavia concessa se i concubini vivono in comunione domestica con figli comuni; in questi casi è fatto salvo il capoverso 1ter.
Cpv. 1ter
I concubini che vivono in comunione domestica con figli comuni al cui sostentamento provvedono in modo essenziale sono imposti come le persone coniugate se prima del periodo fiscale presentano all'autorità fiscale una richiesta scritta comune e una dichiarazione d'imposta comune.
Cpv. 1quater
Le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica sono imposte come le persone sole se prima del periodo fiscale presentano all'autorità fiscale una richiesta scritta e dichiarazioni d'imposta separate. In questi casi non si tiene conto dei contributi di mantenimento.
Cpv. 2, 3
Invariati