07.3090 · Interpellanza · 2007-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Una conseguenza della revisione della legge sull'asilo accolta dal popolo svizzero è che i richiedenti l'asilo che soggiornano in Svizzera e beneficiano dell'aiuto sociale sono stati esclusi dalla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie. Per questa ragione, i cantoni sono inevitabilmente incentivati a fare di tutto affinché questa categoria specifica di persone, che resta assoggettata alla LAMal, costi loro il meno possibile in termini di premi. Essi privilegeranno dunque le casse più convenienti invece che ripartire queste persone, proporzionalmente al numero di affiliati, tra le casse autorizzate ad esercitare sul territorio cantonale.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Già il fatto di escludere una categoria di persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dalla compensazione dei rischi non è una dimostrazione indiretta che questa categoria va trattata totalmente a parte?
2. Con questa misura, il Consiglio federale non penalizza indirettamente e ingiustamente gli altri assicurati affiliati alle casse scelte dai cantoni perché più convenienti?
3. Per evitare effetti perversi a danno degli altri assicurati, il Consiglio federale è disposto, per esempio, ad affidare questa particolare categoria di persone ad una sola cassa malati, patrocinata dall'Istituzione comune LAMal, o addirittura all'Istituzione comune stessa, creando se del caso un fondo destinato appositamente a questo scopo?
Stellungnahme des Bundesrates
La situazione dei richiedenti l'asilo è cambiata sotto diversi aspetti in seguito alla modifica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 (LAsi; RS 142.31). In un progetto separato, strettamente legato alla revisione del diritto sull'asilo, è stata disciplinata l'assicurazione malattie dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (persone nell'ambito dell'asilo). Insieme alla nuova disposizione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) relativa all'effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi (art. 105a LAMal), il Parlamento ha approvato anche il nuovo articolo 82a LAsi. Mentre l'articolo 105a LAMal è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, l'articolo 82a LAsi entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2008.
Le novità auspicate dall'autore dell'interpellanza sono legate alla modifica della LAsi nel settore dell'assicurazione malattie, non ancora entrata in vigore (art. 82a LAsi). Il Consiglio federale risponde come segue ai singoli punti sollevati:
1. La compensazione dei rischi è attualmente organizzata in modo tale che l'assicuratore è tenuto a pagare una tassa di rischio, soprattutto per uomini giovani, mentre riceve un contributo compensativo per gli assicurati più anziani. In base ai dati acquisiti, si può dire che le persone nell'ambito dell'asilo sono prevalentemente uomini giovani, quindi appartenenti alla categoria dei "buoni rischi". Tuttavia, rispetto agli altri assicurati della stessa categoria di rischio, cagionano costi sanitari più elevati, tra l'altro a causa dell'assistenza sanitaria spesso scadente del Paese di origine. Di conseguenza i loro premi non sono di norma sufficienti per coprire la tassa di rischio e i costi sanitari. Dal 1° gennaio 2007, queste persone sono quindi escluse dall'effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi, al fine di evitare che gli assicuratori debbano pagare le tasse di rischio per questa cerchia di persone.
Nel nuovo articolo 82a LAsi si parte dal presupposto che l'assicurazione malattie per le persone nell'ambito dell'asilo sia da conformare ai principi della LAMal (cpv. 1). Gli altri paragrafi disciplinano le restrizioni che i cantoni possono adottare per quanto riguarda la scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni. Il legislatore ha in tal modo previsto le restrizioni che ha ritenuto opportune. Nel quadro della revisione della LAsi sono stati esaminati diversi modelli di assicurazione per persone nell'ambito dell'asilo. Dall'esame è scaturito che un'esclusione completa di queste persone dall'attuale sistema LAMal provocherebbe elevati oneri amministrativi e finanziari, il che potrebbe, sotto certi aspetti, violare il principio dell'uguaglianza giuridica (p. es. la limitazione della scelta di alcune prestazioni per un determinato gruppo di persone). Per queste ragioni il Consiglio federale e il Parlamento non hanno voluto optare per una soluzione completamente diversa per le persone nell'ambito dell'asilo. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per ritornare su questa decisione.
2. Con l'articolo 82a LAsi il legislatore ha emanato le disposizioni di legge che permettono di evitare di svantaggiare gli altri assicurati di una cassa malati particolarmente sollecitata. Questo è soprattutto il caso del capoverso 4, nel quale si autorizza i cantoni a designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l'asilo, un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal per non svantaggiare gli altri assicurati della cassa malati.
3. Il Consiglio federale non è disposto ad affidare le persone dell'ambito dell'asilo ad una sola cassa malati. L'intenzione del legislatore era di delegare ai cantoni la scelta degli assicuratori malattie cui affidare tali persone. I cantoni sono responsabili dell'esecuzione dell'obbligatorietà assicurativa e allo stesso tempo nella posizione migliore per trovare una soluzione confacente alle persone interessate, senza con ciò svantaggiare in modo inaccettabile una cassa malati e il suo effettivo di assicurati.
Risposta del Consiglio federale.