07.3093 · Mozione · 2007-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di intervenire a favore di una revisione del regolamento in materia di riconoscimento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che dal 2005 disciplina le modalità d'ammissione alle alte scuole pedagogiche applicabili ai titolari di una maturità professionale. Questi ultimi devono continuare a essere ammessi senza esame alle alte scuole pedagogiche. In tal modo occorre evitare che la formazione del corpo insegnante diventi eccessivamente accademica a scapito dell'esperienza pratica.
Begründung
Nel 2005 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha modificato il regolamento in materia di riconoscimento nel senso che i titolari di una maturità professionale non sono più ammessi senza esame alle alte scuole pedagogiche. Dopo lunghe e complesse discussioni a livello politico, le alte scuole pedagogiche hanno ottenuto lo statuto di scuole universitarie professionali. A queste ultime, tuttavia, i titolari di una maturità professionale accedono senza esame in virtù della legislazione federale. È quindi contrario alla prassi e alla logica il fatto che la CDPE costringa i cantoni a limitare l'accesso ai titolari di una maturità professionale.
Il numero di iscrizioni all'alta scuola pedagogica è in parte diminuito notevolmente. In occasione della revisione della formazione del personale insegnante negli anni Novanta, il governo del cantone di Berna, a cui si rimproverava una formazione eccessivamente accademica e astratta, aveva del resto promesso che le persone attive professionalmente sarebbero state particolarmente benvenute nel nuovo sistema di formazione: ora, invece, l'accesso all'alta scuola pedagogica tende a essere sempre più limitato ai titolari di una maturità liceale.
La scelta di ammettere senza esame le persone che esercitano una professione e dispongono di una maturità professionale è stata prevista espressamente, poiché si volevano accogliere nell'insegnamento le persone attive professionalmente che hanno un'esperienza pratica, sapendo che la loro esperienza costituisce un arricchimento per l'insegnamento in generale e per il personale insegnante in particolare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 62 della Costituzione federale (Scuola) del 18 aprile 1999 stabilisce la sovranità dei cantoni per il settore scolastico. La competenza dei cantoni si estende dunque alla formazione degli insegnanti, fatta eccezione per gli insegnanti delle scuole professionali.
In base alle disposizioni costituzionali vigenti la Confederazione non può in alcun modo imporre ai cantoni prescrizioni concernenti la formazione del corpo docente e dunque, non può neppure regolamentare l'ammissione e il conseguimento di un titolo di studio universitario rilasciato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per gli insegnanti del livello prescolastico ed elementare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.