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07.3100 · Mozione · 2007-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di vietare l'eliski e gli atterraggi a scopi turistici all'interno e ai margini dei paesaggi protetti, inclusa la regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'Unesco.

Begründung

L'attuale regolamentazione dell'eliski in Svizzera risale alla revisione della legge sulla navigazione aerea del 1963. Allora, mediante ordinanza, il Consiglio federale aveva limitato a 48 il numero delle aree di atterraggio in montagna. Il Consiglio federare si era basato su un'inchiesta del 1962 effettuata presso le località turistiche, volta a dimostrare che un divieto degli atterraggi esterni avrebbe tutelato in scarsa misura gli interessi delle località medesime. Il governo aveva così deciso di andare incontro alle aspettative dei villeggianti che cercavano riposo in montagna, limitando a 48 (oggi 42) il numero delle aree di atterraggio in montagna utilizzate per l'eliski. Questa regolamentazione è tuttora in vigore. 22 delle 42 aree di atterraggio si trovano all'interno di siti naturali protetti; tre si trovano all'interno dell'unica zona svizzera dichiarata patrimonio mondiale.

Quaranta anni fa la situazione politica era completamente diversa: consumi energetici, emissioni di anidride carbonica, protezione delle Alpi e cambiamenti climatici non erano argomenti dibattuti in politica. L'accesso alle regioni ad altitudine sempre più elevata, ghiacciai compresi, si è moltiplicato grazie alle ferrovie di montagna. Inoltre, l'inquinamento fonico nelle aree urbane è aumentato considerevolmente e pregiudica in misura sempre maggiore la vita di tutti i giorni di chi vi abita. Di conseguenza il valore degli spazi ricreativi aumenta. Il disturbo arrecato dal rumore prodotto dagli elicotteri impiegati nell'eliski è enorme, tanto per il turista quanto per la fauna che, già messa a dura prova dall'inverno, è costretta alla fuga. Una minoranza limitata disturba con il suo divertimento la tranquillità e la rigenerazione di molte persone e di molti animali.

Oggi la consapevolezza di un turismo sostenibile, in sintonia con la natura, è grande e il silenzio della montagna è un bene prezioso. L'eliski compromette in misura considerevole questo importante capitale turistico delle montagne svizzere.

In Francia, Germania e nel Liechtenstein l'eliski è vietato; in Austria è fortemente limitato. Il turismo alpino svizzero non può essere competitivo con servizi ad alto impatto fonico e ambientale, bensì con offerte sostenibili e rispettose delle esigenze climatiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ottobre del 2000 il Consiglio federale aveva adottato il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), affidando tra l'altro all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) l'incarico di riesaminare le attuali aree di atterraggio in montagna. A norma del diritto aeronautico, in Svizzera potrebbero essere ammesse fino a 48 aree di questo tipo; finora ne sono state designate 42.

In collaborazione con diversi servizi federali e cantoni, nonché alcune associazioni interessate quali il Club alpino svizzero, la fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, l'Aeroclub svizzero e la Swiss Helicopter Association, l'UFAC ha sintetizzato in un'apposita concezione le basi per una verifica dettagliata delle aree di atterraggio in montagna; il 27 giugno 2007 il documento è stato approvato dal Consiglio federale. Prossimamente l'UFAC procederà alla verifica di tutte le aree, suddivise in sei gruppi regionali, tenendo adeguatamente conto delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia ambiente, società ed economia. Per principio, lo sfruttamento delle aree di atterraggio in montagna non deve pregiudicare gli obiettivi di protezione per gli oggetti definiti nella legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e nella legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0). Anche al di fuori di queste zone, l'utilizzazione delle aree non deve comportare un eccessivo carico per il territorio e l'ambiente. I conflitti tra le attuali aree di atterraggio in montagna e gli obiettivi di protezione secondo la LPN e la LPC vengono risolti nell'ambito delle schede di coordinamento. Al riguardo, gli interessi pubblici sono da considerarsi prioritari rispetto a quelli privati. In linea di massima, l'attuale rete delle aree di atterraggio in montagna si è rivelata adeguata nell'ottica del settore aeronautico (istruzione di volo, corsi di addestramento).

Nel quadro della verifica, che avverrà in collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate, si tratterà di eliminare, o quantomeno ridurre, l'attuale potenziale di conflitto tra l'utilizzazione delle aree di atterraggio, da una parte, e gli interessi della protezione della natura e dell'ambiente dall'altra. Nella concezione è fissato il principio secondo cui, in presenza di pregiudizi agli obiettivi di protezione secondo la LPN e la LCP, occorre ordinare restrizioni all'uso delle aree di atterraggio in montagna. Tali restrizioni devono tuttavia tenere adeguatamente conto dei requisiti posti alla formazione e al perfezionamento professionale dei piloti. Tra i possibili provvedimenti da adottare vi sono il divieto temporaneo di utilizzazione delle aree, la definizione di precise rotte di volo o il trasferimento di singole aree di atterraggio (spostamento di qualche centinaio di metri delle coordinate di un'area di atterraggio, in linea di massima all'interno di una stessa regione). Se queste misure non consentono di risolvere i conflitti, si può addirittura prevedere la soppressione dell'area in questione o, in presenza di uno specifico interesse da parte dei cantoni o delle regioni, la sua sostituzione. Per quanto possibile, occorre ugualmente tenere conto delle esigenze connesse alla designazione di alcune regioni come patrimonio mondiale dell'Unesco.

È inoltre necessario valutare caso per caso su quali aree, e in quale misura, l'offerta turistica dell'eliski debba continuare a sussistere. Per principio il Consiglio federale si è dichiarato favorevole al mantenimento dell'eliski quale attività turistica sulle aree di atterraggio in montagna. Perché un'area possa essere adibita a questo scopo, in futuro le autorità federali chiederanno tuttavia la prova che sussiste un interesse turistico generale, ad esempio sotto forma di un piano di sviluppo regionale. Costituendo un complemento al programma di addestramento ordinario, l'eliski serve alla formazione aeronautica dei piloti e pertanto, indirettamente, a una migliore preparazione delle squadre di soccorso in montagna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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