07.3105 · Interpellanza · 2007-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Le trasformazioni radicali che scuotono il mondo del lavoro sottopongono le relazioni tra le parti sociali (associazioni imprenditoriali e sindacati) a più frequenti rischi di rottura. Negli ultimi anni si sono conseguentemente prodotti tensioni e conflitti, che riflettono un più precario clima di pace sociale. Di fronte ai casi più emblematici di conflittualità, i tradizionali strumenti di conciliazione e composizione delle divergenze sono apparsi sfuocati.
Chiedo perciò al Consiglio federale se, nell'intento di preservare un adeguato contesto di dialogo tra le parti sociali, non ritenga opportuno sottoporre ad analisi le formule e gli organismi di conciliazione attuali, esaminandone il possibile rafforzamento anche per il tramite di più flessibili forme di conciliazione e/o l'adeguamento delle attuali norme legali. Non va peraltro scordato che la legislazione federale influenza anche le relative norme di carattere cantonale, dove affiorano analoghi motivi di tensione e di frattura tra le parti sociali.
Stellungnahme des Bundesrates
Il sistema statale di composizione dei conflitti collettivi di lavoro prevede la partecipazione sia della Confederazione sia dei cantoni. Per i conflitti che si estendono oltre il territorio cantonale, la competenza spetta all'Ufficio federale di conciliazione, creato dalla legge federale del 12 febbraio 1949 concernente l'Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro. Parallelamente, in tutti i cantoni vi sono degli uffici di conciliazione che trattano esclusivamente i conflitti all'interno del territorio.
L'Ufficio federale di conciliazione si basa sul principio del primato della conciliazione privata. Questo ufficio interviene unicamente su espressa richiesta delle parti e se sono falliti i tentativi d'intesa con trattative dirette fra le parti (datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e sindacati). L'intervento dell'Ufficio federale di conciliazione è escluso se le parti contraenti hanno designato nel contratto collettivo di lavoro un altro organo di conciliazione o un tribunale arbitrale.
Contrariamente all'Ufficio federale di conciliazione, cui si ricorre caso per caso, gli organi cantonali sono permanenti e possono intervenire d'ufficio o su richiesta di un'autorità.
Negli ultimi anni i conflitti tra le parti sociali sono diventati più frequenti, come dimostra il notevole aumento dei casi trattati dall'Ufficio federale di conciliazione dal 2003 al 2006 rispetto agli anni 1995 a 2002. Anche in passato si sono registrati bruschi rialzi, l'ultima volta è stato negli anni 1992 a 1994. In linea di massima l'intensificarsi dei conflitti collettivi di lavoro in determinati periodi potrebbe essere legato a una situazione economica negativa o incerta.
Il Consiglio federale ritiene che il sistema attuale di conciliazione statale sia valido e non vede alcun motivo per esaminare o avviare una modifica. Se tra le parti sociali in conflitto non esiste la volontà di giungere a un accordo, il che viene constatato relativamente spesso nelle procedure davanti all'Ufficio federale di conciliazione, nemmeno un'istanza conciliativa statale - qualunque sia la sua organizzazione - si rivelerebbe efficace. In ogni caso il tentativo di mediazione davanti all'ufficio di conciliazione costituisce spesso un primo passo che riporta le parti sociali al tavolo delle trattative, pertanto anche una mediazione formalmente fallita determina spesso un riavvicinamento delle parti.
Risposta del Consiglio federale.