07.3125 · Interpellanza · 2007-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi anni è stata più volte menzionata la pratica discriminatoria in fatto di assicurazione automobile, sia perché alcune nazionalità sono escluse da determinate compagnie sia perché per la stessa nazionalità i premi fissati variano fortemente a seconda della compagnia. Chiediamo al Consiglio federale di prendere le misure necessarie affinché il criterio della nazionalità e dell'origine non abbia più alcuna importanza nella determinazione delle tariffe dell'assicurazione automobile.
Begründung
Alla fine del mese di dicembre del 2004, la compagnia d'assicurazione La Mobiliare ha escluso per mesi dalle proprie prestazioni assicurative le persone provenienti dall'ex-Jugoslavia.
Presso tutte le importanti compagnie di assicurazione, i conducenti provenienti da numerosi Paesi stranieri pagano premi più elevati rispetto ai conducenti svizzeri con medesimo profilo.
Pertanto, presso la Bâloise o il TCS, i turchi, i polacchi, i marocchini o i brasiliani proprietari di una VW Passat pagano un premio RC di oltre 4000 franchi, mentre uno svizzero paga meno di 800 franchi, come dichiarato nell'emissione "Kassensturz", citata nei media.
Inoltre, per una stessa nazionalità i premi variano fortemente da una compagnia all'altra. Secondo le medesime fonti, polacchi, brasiliani e marocchini pagherebbero premi più elevati in ragione del 13 per cento presso la Nationale e del 570 per cento presso il TCS e la Bâloise.
Nel suo parere su una mozione dello stesso tenore, il Consiglio federale aveva ritenuto che non vi fosse alcuna discriminazione, in quanto il criterio della nazionalità sarebbe applicato a tutte le nazionalità.
Tuttavia, poiché determinate nazionalità sono troppo poco rappresentate per poter effettuare statistiche affidabili e considerando le palesi differenze dei premi tra le compagnie, il criterio della nazionalità è chiaramente discriminatorio.
Nonostante le numerose proteste di cittadini svizzeri e stranieri, malgrado gli interventi della Commissione federale contro il razzismo, della fondazione per la protezione dei consumatori, del sindacato Unia e di numerose altre organizzazioni, gli assicuratori non hanno intrapreso nulla per risolvere questo problema. Il Consiglio federale non crede che sia arrivato il momento di adottare misure per lottare contro le pratiche discriminatorie del settore dell'assicurazione automobile?
Stellungnahme des Bundesrates
Fino al 1995 la legge prescriveva una tariffa unica valida per tutti gli assicurati nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. La liberalizzazione entrata in vigore il 1° gennaio 1996 ha comportato principalmente l'abolizione delle disposizioni speciali sull'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore contenute nell'ex legislazione concernente la sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione (in vigore fino al 31 dicembre 2005). Abrogando la tariffa unica e il controllo preventivo dei prodotti, questo settore è stato adeguato agli altri rami assicurativi contro i danni. Con questa modifica a livello legislativo, il Parlamento ha espressamente voluto aprire la via alla concorrenza, affinché i consumatori potessero approfittare di premi commisurati ai rischi.
Nell'ambito del loro sistema di tariffe individuali, gli assicuratori hanno quindi costituito nuove categorie di rischio per l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. Questi gruppi riuniscono i rischi con criteri simili quali l'età del conducente, la data di rilascio della licenza di condurre o il sesso. In base a questi metodi statistici vengono stabilite tariffe basate sul rischio. La diversificazione dei premi è pertanto comprovata a livello statistico e giustificata in modo obiettivo.
Dai chiarimenti sommari effettuati dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) emerge che ai sensi della Costituzione le attuali tariffe basate sui rischi (che prevedono anche una distinzione fra nazionalità) non costituiscono né una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, né un'inammissibile discriminazione, purché abbiano fondamenti statistici. In virtù dell'articolo 8 della Costituzione, la differenziazione di tariffe nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore è conforme al principio di proporzionalità e materialmente giustificata se il calcolo dei premi è effettuato in modo oggettivo per i diversi gruppi di rischio sulla base delle statistiche relative alle principali caratteristiche di rischio. Se per determinate nazionalità si riscontra un maggior numero di danni, per i cittadini dei Paesi in questione le tariffe e i premi possono risultare più elevati, non solo perché nel determinare il premio gli assicuratori si sono riferiti alla caratteristica della nazionalità, ma perché è statisticamente dimostrato che queste persone rappresentano un rischio maggiore rispetto ad altre. La differenza di premi risultante dalla tariffazione descritta non è dunque contraria al principio dell'uguaglianza giuridica, poiché fondata su basi oggettive.
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza secondo cui discriminazioni nell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore siano illecite ed è altresì consapevole che il criterio della nazionalità quale base per la determinazione dei gruppi di rischio è particolarmente sensibile. L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha pertanto verificato gli esempi delle citate imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 35 capoverso 3 della Costituzione, 46 LSA e 117 OS. In questo modo, alla luce del divieto costituzionale di discriminazione, esso garantisce che gli assicurati siano tutelati contro gli abusi.
Le verifiche svolte finora sui suddetti esempi hanno mostrato che l'applicazione del criterio della nazionalità - accanto a numerosi altri - poggia sempre su dati statistici oggettivi. In un caso sono state menzionate cifre inesatte (570 per cento), mentre in un altro i risultati del controllo non sono ancora noti. Se saranno riscontrati abusi nell'applicazione del criterio della nazionalità, l'UFAP interverrà di conseguenza.
Anche in futuro l'UFAP esaminerà in modo adeguato ogni sospetto fondato di abuso nella determinazione delle tariffe in osservanza del divieto di discriminazione. Esso verificherà inoltre in modo più approfondito i criteri di base per la determinazione delle categorie di rischio con il principio della nazionalità. Qualora dovessero essere riscontrate disparità di trattamento importanti e sistematiche nell'applicazione di questo criterio, l'UFAP adotterà i provvedimenti necessari.
Per queste ragioni, il Consiglio federale ritiene che al momento non vi sia alcun motivo per considerare abusiva la base statistica del sistema di tariffazione in relazione all'impiego della nazionalità quale uno dei tanti criteri, contro il quale intervenire. Esso continua tuttavia a seguire da vicino la questione ed è pronto a prendere, se del caso, provvedimenti.
Risposta del Consiglio federale.