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07.3126 · Interpellanza · 2007-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio federale per porre fine alla pratica attuale in cui la durata di detenzione dei minori sottoposti a misure coercitive è prolungata al punto da risultare in media più lunga di quella delle persone maggiorenni?

Begründung

Secondo il rapporto della Commissione di gestione del Consiglio nazionale "Protezione dell'infanzia e misure coercitive", la proporzione di minori detenuti per più di tre mesi è compresa tra il 14 e il 18 per cento, mentre è soltanto dell'8 per cento per l'insieme delle persone detenute; quella dei minori incarcerati per sei a nove mesi è pari al 4 a 5 per cento a fronte del 2 per cento per l'insieme dei detenuti. Una delle ragioni per spiegare tale sproporzione sarebbe il prolungamento della detenzione fino al raggiungimento della maggiore età, in modo da risparmiare alle amministrazioni incaricate dell'espulsione l'organizzazione supplementare necessaria per l'allontanamento di minori. Tale pratica non è normale e deve cessare.

Stellungnahme des Bundesrates

Come il Consiglio federale ha già illustrato nel suo parere relativo al rapporto della Commissione di gestione del Consiglio nazionale (cfr. il parere del Consiglio federale del 16 marzo 2007, Protezione dei fanciulli e misure coercitive nel diritto degli stranieri, rapporto del 7 novembre 2006 della Commissione di gestione del Consiglio nazionale, FF n. 15, pag. 2329), i dati concernenti la durata di detenzione dei minori cui si riferisce la commissione si basano su un'inchiesta eseguita in 15 cantoni per gli anni 2002 a 2004, mentre i dati relativi alla durata di carcerazione della totalità delle persone detenute in vista del rinvio coatto si fondano su un'inchiesta condotta soltanto in cinque cantoni per gli anni 2001 a 2003. Avendo basi statistiche differenti, non è possibile operare confronti attendibili e occorre relativizzare le conclusioni della commissione quanto alla durata di carcerazione che si suppone più lunga nel caso di minori.

L'autore dell'interpellanza avanza l'ipotesi che i minori possano essere detenuti più a lungo in vista dell'esecuzione del rinvio per evitare gli ulteriori oneri organizzativi necessari al rimpatrio di un minore. Una tale prassi violerebbe chiaramente l'obbligo di celerità di cui all'articolo 13b capoverso 3 LDDS. La carcerazione in vista del rinvio coatto è pertanto possibile solo fintanto che le autorità si adoperano effettivamente al rimpatrio della persona in questione. In occasione del regolare controllo giudiziario della carcerazione in vista del rinvio coatto, le autorità devono illustrare gli sforzi profusi. Se non sono in grado di fornirne la prova, il giudice dispone la liberazione.

Del resto, un allontanamento ordinato è eseguito soltanto se è ammissibile dal profilo del diritto internazionale pubblico, ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile. Occorre rispettare anche le condizioni poste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Nell'ambito dell'attuazione della revisione parziale della legge sull'asilo (RS 142.31), il 1° gennaio 2007 è stata posta in vigore una nuova disposizione dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281). Tale disposizione impone alle autorità cantonali competenti di informare regolarmente l'Ufficio federale della migrazione sulle misure coercitive ordinate (art. 15e OEAE). Vanno trasmessi i dati sul numero degli ordini di carcerazione, la durata della singola carcerazione, la cittadinanza, il sesso e l'età dei detenuti. Grazie a questa nuova disposizione in futuro saranno disponibili dati statistici certi nell'ambito delle misure coercitive. Una valutazione significativa di tali dati sarà tuttavia possibile soltanto fra circa due anni, una volta che il previsto sistema di rilevamento sarà stato messo in funzione e i cantoni avranno potuto rilevare i rispettivi dati per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale non reputa necessario, al momento, esaminare la durata di detenzione dei minori.

Risposta del Consiglio federale.