07.3127 · Interpellanza · 2007-03-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Quando intende ritirare, il Consiglio federale, la riserva concernente l'articolo 37 lettera c della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui la separazione dei giovani dagli adulti privati della libertà deve essere garantita senza eccezione?
Begründung
La maggior parte dei cantoni non accorda particolari condizioni di detenzione ai minorenni. Questi ultimi, per lo più minori non accompagnati, non sono pertanto detenuti in sede separata dagli adulti. Prima dell'entrata in vigore della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Tribunale federale aveva ritenuto che le disposizioni di diritto penale non potessero essere applicate a una detenzione amministrativa. In base a un'indagine del CPA, alcuni cantoni ritengono più opportuno che un adolescente sia detenuto insieme a un adulto proveniente dallo stesso Paese piuttosto che con altri adolescenti di etnia o religione diversa. In alcuni centri di detenzione, tuttavia, vi sono criminali in attesa di essere espulsi dalla Svizzera. I minorenni incarcerati in vista di rinvio coatto non dovrebbero essere detenuti insieme a persone di questo tipo.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 4 aprile 2007 il Consiglio federale ha deciso di ritirare la riserva concernente l'articolo 10 capoverso 2 lettera b del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU), che prevede la separazione dei giovani dagli adulti unicamente nell'ambito della detenzione preventiva, a differenza dell'articolo 37 lettera c della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) che parla invece in generale di "privazione della libertà".
L'articolo 37 CRC si riferisce a qualsiasi privazione della libertà e non prevede una differenziazione a seconda delle motivazioni (penali, sanitarie, educative, relative al diritto della migrazione o altre) o dell'autorità che ha preso tale decisione (giuridica, amministrativa o altro).
Si può dunque constatare che la riserva relativa all'articolo 37 lettera c CRC concerne un ambito più ampio di quella relativa all'articolo 10 capoverso 2 lettera b del Patto II dell'ONU.
Nell'ambito del diritto penale la riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC non può ancora essere ritirata, poiché l'articolo 48 del diritto penale minorile, in vigore dal 1° gennaio 2007, concede ai cantoni un periodo transitorio di dieci anni per dotarsi delle necessarie infrastrutture. Il termine entro cui sarà possibile ritirare la riserva dipende quindi dal ritmo seguito dai cantoni nel processo di adeguamento.
Per la separazione nell'ambito dell'incarcerazione in vista di rinvio coatto, il Consiglio federale si è già pronunciato nel parere del 16 marzo 2007 concernente il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sulla protezione dei fanciulli nel contesto delle misure coercitive previste dalla legislazione sugli stranieri.
Commentando la raccomandazione 4, "Chiarire la questione delle condizioni particolari di detenzione", il Consiglio federale ha affermato che può essere necessario - nell'interesse preminente del fanciullo - rinunciare a separare dagli adulti il minore incarcerato in vista di rinvio coatto. In singoli casi, le esigenze dei giovani fra i 15 e i 17 anni sono meglio rispettate con un collocamento con adulti provenienti dal medesimo Paese o dalla stessa area culturale, piuttosto che con un collocamento con altri giovani appartenenti a gruppi etnici o religiosi diversi. Se ciò è rispondente all'interesse del minore, il collocamento in una cella con degli adulti può pertanto essere conforme all'articolo 37 lettera c CRC. Il Consiglio federale sottolinea inoltre che le condizioni generali della detenzione in vista di rinvio coatto sono in genere nettamente meno severe di quelle di una carcerazione ordinata in virtù del diritto penale.
Risposta del Consiglio federale.