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07.3135 · Postulato · 2007-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che indichi:

- come si può evitare che, dopo il decesso dell'ex coniuge, le donne divorziate che, quando erano sposate, hanno cessato di svolgere un'attività lucrativa per occuparsi della famiglia siano destinate a vivere in povertà durante la vecchiaia, in particolare quando il caso di previdenza è insorto già prima del divorzio (mogli di beneficiari di rendite AVS o AI);

- in che modo, secondo la LPP e diversi regolamenti di casse pensioni, il decesso dell'ex marito incide sulla rendita dell'ex moglie;

- quante donne divorziate devono ricorrere alle prestazioni complementari in quanto il caso di previdenza è insorto prima del divorzio;

- con quali misure sarebbe possibile colmare queste lacune e adeguare la legislazione alla realtà odierna (vedi motivazione).

Begründung

In seguito al crescente tasso di divorzi e al nuovo diritto in materia, che prevede che un coniuge non possa più impedire un divorzio (non desiderato), aumenta il numero di donne divorziate che hanno davanti a sé la prospettiva di vivere in condizioni finanziariamente precarie durante la vecchiaia a causa di svantaggi dovuti al matrimonio.

Tuttavia, il diritto delle assicurazioni sociali continua a basarsi su un sistema previdenziale comune per tutta la vita, anche se la realtà è ben diversa. Questo può far sì che gli uomini, grazie all'attività lucrativa svolta, vivano in buone condizioni finanziarie fino alla morte, mentre le donne, che sovente per molti anni non sono state attive professionalmente per occuparsi del marito ed educare i figli, in seguito al divorzio e al decesso dell'ex coniuge vivono in povertà durante la vecchiaia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che un rapporto non sia necessario per i seguenti motivi:

1. Nell'AVS, la ripartizione e il computo reciproco del reddito determinante per il calcolo della rendita (splitting) costituisce una compensazione equa in materia di previdenza. L'insorgenza di un evento assicurato (invalidità o vecchiaia) prima del divorzio o un successivo decesso non compromettono più l'equilibrio della situazione previdenziale. Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario intervenire a questo proposito nell'ambito del primo pilastro. Per quanto riguarda il numero di donne divorziate che devono ricorrere alle prestazioni complementari in quanto il caso di previdenza è insorto prima del divorzio, mancano dati statistici in merito.

2. Nella previdenza professionale, il sistema di compensazione in vigore dal 1° gennaio 2000 ha notevolmente migliorato la situazione dei coniugi divorziati, in particolare quella delle donne, rispetto alla normativa precedente. Nel regime obbligatorio, alla morte dell'assicurato la rendita vedovile ammonta al 60 per cento della rendita intera d'invalidità cui egli avrebbe avuto diritto (art. 21 LPP). Il diritto delle persone divorziate a prestazioni per i superstiti corrisponde, a certe condizioni, a quello di vedove e vedovi. Tuttavia, nel caso di persone divorziate, l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti all'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio (art. 19 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l'art. 20 OPP 2). Nel regime sovraobbligatorio non vi è alcuna prescrizione legale che costringa gli istituti di previdenza a versare prestazioni per i superstiti a coniugi divorziati.

La compensazione della previdenza presenta effettivamente alcuni problemi. Per questo motivo una commissione peritale sta attualmente esaminando le lacune esistenti in quest'ambito. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2007. Per quanto riguarda la situazione delle donne il cui divorzio è pronunciato dopo il sopraggiungere del caso di previdenza, il gruppo di esperti esaminerà come sia possibile migliorare nella prassi la compensazione tramite un'indennità adeguata secondo l'articolo 124 del Codice civile. Inoltre, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sta esaminando in modo approfondito il tema della povertà al fine di elaborare una "strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà" (mozione della CSSS-N 06.3001). Quando disporrà di tutti i risultati, il Consiglio federale adotterà, se del caso, i provvedimenti necessari.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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