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Libera circolazione delle persone con l'UE. Introduzione di contingenti in virtù della clausola di salvaguardia

07.3138 · Mozione · 2007-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In seguito alla massiccia immigrazione di cittadini provenienti dai 15 vecchi Stati membri dell'UE, la Svizzera deve introdurre senza indugio contingenti, accordati al nostro Paese in virtù della clausola di salvaguardia negoziata con l'UE nell'ambito degli accordi bilaterali.

Begründung

L'accordo bilaterale con l'UE sulla libera circolazione delle persone incide sempre più sulla composizione della popolazione straniera. In particolare, si è osservato un massiccio aumento dei cittadini dei 15 vecchi Stati membri dell'UE. L'anno scorso l'incremento maggiore è stato registrato dai cittadini tedeschi (più 15 000), seguiti dai portoghesi (più 6208) e dai francesi (più 2548). Ciò rispecchia la tendenza degli ultimi cinque anni.

L'anno scorso è stata applicata per la prima volta la libera circolazione totale delle persone con i 15 vecchi Stati membri dell'UE. Nell'ambito di una clausola di salvaguardia, la Svizzera può tuttavia reintrodurre contingenti se l'immigrazione supera di oltre il 10 per cento la media degli ultimi tre anni. In questo caso, per i due anni successivi la Svizzera può limitare l'immigrazione alla media degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Tali provvedimenti restrittivi possono essere reintrodotti temporaneamente in maniera unilaterale e senza il rischio di misure di ritorsione.

Si osserva un'immigrazione massiccia dai 15 vecchi Stati membri dell'UE anche nell'ambito dei residenti stranieri temporanei (dimoranti temporanei con durata del soggiorno superiore a 4 e inferiore a 12 mesi; fornitori di prestazioni con durata del soggiorno fino a 4 mesi). Se si considera il massiccio aumento della popolazione straniera residente a titolo permanente e temporaneo, nonché l'afflusso dai 15 vecchi Stati membri dell'UE sul mercato del lavoro, urge porre un freno applicando la clausola di salvaguardia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il termine di cinque anni previsto nell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) che permette di mantenere le restrizioni relative al mercato del lavoro (art. 10 ALC) scadrà, per i 15 vecchi Stati membri dell'Unione europea (UE), il 31 maggio 2007. Dopo che il controllo delle condizioni del mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni salariali) è stato soppresso il 1° giugno 2004, attualmente soltanto il contingentamento è ancora applicato nei confronti dei cittadini dei vecchi Stati membri dell'UE (UE 15). La libera circolazione totale delle persone sarà effettivamente introdotta soltanto il 1° giugno 2007.

Il 1° giugno la libera circolazione totale delle persone sarà introdotta per la prima volta in prova. Nell'ambito della cosiddetta clausola di salvaguardia (art. 10 cpv. 4 ALC; denominata anche clausola "valvola"), la Svizzera può infatti reintrodurre unilateralmente contingenti se il numero dei nuovi titoli di soggiorno rilasciati in un anno a lavoratori salariati o indipendenti supera di almeno il 10 per cento la media dei tre anni precedenti. Tuttavia, i nuovi contingenti fissati devono essere superiori di almeno il 5 per cento alla media dei tre anni precedenti e non possono essere mantenuti per più di due anni. Se dopo questi due anni il numero delle autorizzazioni nuovamente rilasciate aumenta ancora una volta di oltre il 10 per cento nell'arco di un anno, la clausola speciale di salvaguardia potrà essere ancora invocata l'anno seguente e applicata per altri due anni. Tale clausola può essere invocata per la prima volta dopo un anno di libera circolazione delle persone, ossia al più presto il 1° giugno 2008, e può essere fatta valere diverse volte fino al 2014. Tuttavia, prima di prendere una tale decisione occorre tenere conto degli interessi politici ed economici della Svizzera.

Nei primi anni seguenti l'introduzione dell'ALC, l'immigrazione in Svizzera è rimasta stabile. Tuttavia, negli ultimi anni l'immigrazione e la composizione della popolazione straniera si sono modificate a favore dei Paesi dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e a scapito degli Stati terzi. Alla fine del mese di dicembre 2006, l'effettivo dei cittadini di Paesi dell'UE 15 o dell'AELS residenti in modo permanente in Svizzera era così aumentato del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente, mentre quello dei cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS si era ridotto dell'1,2 per cento.

Oltre alla popolazione straniera residente in modo permanente, anche quella non permanente (titolari di un permesso per dimoranti temporanei per meno di 12 mesi) proviene sempre più da Paesi dell'UE o dell'AELS. Alla fine di dicembre 2006, 54 482 stranieri esercitanti un'attività lucrativa e residenti in Svizzera in modo non permanente provenivano effettivamente dall'UE 15 (il che equivale a circa l'85 per cento a fronte di appena il 9 per cento nel caso di Paesi terzi).

Tale evoluzione, che traduce il nuovo orientamento e lo schema del sistema binario di reclutamento, è perfettamente in linea con la politica migratoria del Consiglio federale, che privilegia l'immigrazione proveniente dai Paesi dell'UE/AELS rispetto a quella dagli Stati terzi. In occasione delle votazioni concernenti la libera circolazione delle persone e la nuova legge federale sugli stranieri, il popolo svizzero ha a più riprese approvato e confermato la politica del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.