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07.3140 · Interpellanza · 2007-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Per quali motivi il Consiglio federale ritiene che il ricorso alla sua competenza, prevista dall'articolo 27 capoverso 5 LADI, debba avvenire soltanto in via eccezionale?

2. Il Consiglio federale non crede che il punto di vista dei cantoni sia il più adatto per stabilire la necessità di aumentare da 400 a 520 le indennità giornaliere? Se le condizioni poste dalla legge vengono soddisfatte, non dovrebbe approvare le loro richieste?

3. Il Consiglio federale non reputa che la sua decisione del 16 marzo 2007 contrasti con il principio di solidarietà che dovrebbe vigere sul piano nazionale?

4. Oltre a quelli previsti dalla legislazione, il Consiglio federale si attiene a criteri precisi per decidere se ricorrere o meno alla competenza attribuitagli dall'articolo 27 capoverso 5 LADI, oppure si basa su una valutazione generica e, pertanto, più arbitraria?

Begründung

In occasione dell'ultima revisione della LADI - del 22 marzo 2002 - il numero massimo di indennità giornaliere a cui si ha diritto comprovando il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, è stato ridotto da 520 a 400. Tuttavia, secondo un principio di solidarietà nei confronti delle regioni colpite da disoccupazione elevata e allo scopo di rendere più accettabile la riforma, il legislatore ha stabilito la possibilità, per il Consiglio federale, di aumentare in tali regioni il numero massimo di indennità giornaliere portandolo a 520, a condizione che esse lo richiedano e che partecipino alle spese nella misura del 20 per cento (art. 27 cpv. 5 LADI). Questo aumento deve peraltro essere limitato ogni volta a sei mesi: tuttavia, il Consiglio federale può rinnovare la sua decisione se la situazione relativa all'occupazione permane preoccupante nella regione interessata. All'articolo 41c OADI vengono precisate le condizioni necessarie affinché il Consiglio federale possa ricorrere alla competenza in questione. Ciò è il caso se, durante il periodo di riferimento, il tasso di disoccupazione nella regione interessata ha superato ampiamente la media nazionale e ha raggiunto in media almeno il 5 per cento. In occasione della seduta del 16 marzo 2007, il Consiglio federale ha deciso di non rinnovare l'aumento del numero massimo di indennità giornaliere da 400 a 520 nel cantone di Ginevra (per i disoccupati di età superiore a 50 anni) e nella regione di Losanna (per tutti i disoccupati) a partire dal 1° aprile 2007. Il Consiglio federale ha motivato il suo rifiuto di accogliere le richieste dei cantoni di Ginevra e Vaud adducendo il carattere straordinario di questa regolamentazione e la buona congiuntura generale che prevale attualmente in Svizzera. Tale rifiuto ci sorprende e ci colpisce. Infatti, questa decisione del Consiglio federale pone in seria difficoltà i numerosi disoccupati che hanno esaurito il loro diritto alle indennità, del cui mantenimento dovranno farsi carico i cantoni. Diversamente dall'interpretazione data dal Consiglio federale, la legge non contempla disposizioni che impongano a quest'ultimo di ricorrere alla sua competenza, prevista dall'articolo 27 capoverso 5 LADI, soltanto in via eccezionale. Secondo noi, previo adempimento delle condizioni poste dalla legge, il Consiglio federale dovrebbe accogliere la richiesta dei cantoni affrontando direttamente il problema. La presenza di una congiuntura favorevole a livello federale non costituisce, a nostro parere, una regione plausibile per non intervenire, poiché ciò contrasta con il principio di solidarietà nazionale nei confronti delle regioni in difficoltà.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il carattere eccezionale della disposizione di cui all'articolo 27 capoverso 5 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; 837.0) risulta dal testo dell'articolo, secondo cui il Consiglio federale può aumentare temporaneamente di un massimo di 120 unità, e limitatamente ad un periodo di sei mesi, il numero di indennità giornaliere. Pur essendo possibile prorogare la misura in questione, il fatto che il legislatore non abbia fissato un limite al numero di proroghe consentite non può portare alla conclusione che essa sia applicabile in modo durevole o permanente. Una simile pratica sarebbe contraria alla volontà del legislatore poiché, come evidenziato in occasione del dibattito finale in Consiglio nazionale, "accettando una durata massima di sei mesi, la maggioranza della commissione ha voluto segnalare al Consiglio federale che l'eccezione non deve diventare la regola" (Pelli per la commissione, BU 2002 N 315).

2. Il finanziamento dell'aumento del numero di indennità giornaliere è garantito soprattutto dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con una quota di partecipazione ai costi dell'80 per cento. Perciò, non è possibile lasciare soltanto ai cantoni da cui proviene la richiesta di aumento, la decisione inerente alla fondatezza della richiesta stessa. Una simile procedura sarebbe contraria alla legge.

3. Il Consiglio federale ritiene che sia proprio il principio della solidarietà federale, a cui tale disposizione eccezionale si ispira, ad imporre che quest'ultima venga attuata opportunamente e con rigore.

4. Secondo l'articolo 27 capoverso 5 LADI, la presenza di una disoccupazione elevata è una delle condizioni del diritto all'aumento del numero di indennità giornaliere. Tuttavia, non è possibile basarsi unicamente su tale criterio senza considerare in alcun modo la situazione congiunturale generale e la sua probabile evoluzione. Considerato l'aumento dei posti di lavoro che caratterizza le fasi congiunturali favorevoli, il Consiglio federale reputa che l'attuazione del provvedimento eccezionale in questione non sia giustificabile in un periodo in cui l'alta congiuntura è diffusa. La competenza attribuita dall'articolo 27 capoverso 5 LADI al Consiglio federale riveste un carattere potestativo e non imperativo: esso è perciò autorizzato a valutare in modo generale e approfondito la situazione sotto il profilo delle circostanze economiche prevalenti al momento in cui viene richiesta l'attuazione della misura.

Risposta del Consiglio federale.