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07.3162 · Mozione · 2007-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sancire nel diritto federale la sorveglianza elettronica quale forma di espiazione della pena e di proseguire, fino a tale data, i test attualmente in corso.

Begründung

Attualmente la sorveglianza elettronica è applicata in due casi:

1. Da un lato, prevalentemente nell'ambito delle pene detentive di breve durata, che secondo il nuovo diritto sanzionatorio rappresenteranno l'eccezione. È ovvio che il numero di persone che entrano in linea di conto per una tale forma d'esecuzione diminuirà sensibilmente. Ciò non significa tuttavia che il dispositivo elettronico fissato alla caviglia non sarà più necessario. Le pene di breve durata saranno inflitte anche in futuro, nei casi in cui non sarà possibile pagare una pena pecuniaria o svolgere un lavoro di pubblica utilità. Sulla scorta di esperienze maturate all'estero, nel 20 per cento dei casi anche in futuro sarà necessario irrogare una pena di breve durata.

2. Dall'altro lato, anche in futuro vi saranno condannati che, alla fine di una pena detentiva di lunga durata, potranno avvalersi della sorveglianza elettronica come fase di esecuzione e scontare la pena a casa. Proprio quest'ultima fase al termine di una lunga pena detentiva va rivalutata nell'ottica della risocializzazione, obiettivo ultimo dell'intero diritto sanzionatorio.

È ben vero che l'impiego della sorveglianza elettronica è contestato fra i cantoni, ma decisivo è il consenso dei cantoni che partecipano ai test in corso. Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud, Ticino (dal 1999) e Soletta (dal 2003) hanno fatto ottime esperienze con questa forma d'esecuzione e non intendono rinunciarvi per nessun motivo.

Il dispositivo elettronico fissato alla caviglia è un complemento adeguato del catalogo delle pene e delle misure. I vantaggi sono lampanti:

- il condannato rimane nella sua rete sociale; il difficile e oneroso reinserimento dopo il rilascio dal carcere non è più necessario;

- la sorveglianza elettronica è una forma d'esecuzione economica;

- lo scopo della pena è raggiunto in ogni caso poiché la misura limita in maniera rilevante la libertà di movimento e quindi anche il tempo libero;

- contrariamente al lavoro di pubblica utilità, il dispositivo elettronico fissato alla caviglia sgrava l'ente pubblico dalla ricerca di un posto di lavoro e dalla sorveglianza dell'impiego lavorativo.

Per i motivi suddetti occorre creare una base legale per la trasposizione della sorveglianza elettronica nel nuovo diritto federale materiale e continuare, fino a tale data, i test in corso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nei cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Berna, Vaud, Ginevra e Ticino l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena (il cosiddetto Electronic Monitoring) è testata a tempo limitato sin dal 1999, nel cantone di Soletta invece sin dal 2003. I test si fondano su autorizzazioni del Consiglio federale, prorogate nel 2002, nel 2005 e nel 2006.

Benché i tre rapporti di valutazione, allestiti su mandato dell'Ufficio federale di giustizia, traggano un bilancio positivo, si è finora rinunciato a introdurre la sorveglianza elettronica a livello svizzero. Da un lato, la maggior parte dei cantoni vi si oppongono o sono scettici, come emerge dalle inchieste realizzate. Dall'altro, con l'entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale il 1° gennaio 2007, le pene detentive di breve durata sono sostituite essenzialmente con pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità. Anche se in base alle esperienze maturate all'estero si può supporre che nel 20 per cento dei casi sarà ancora inflitta una pena detentiva di breve durata, viene comunque a cadere la principale ragione di esistere della sorveglianza elettronica. Affinché quest'ultima, finora impiegata principalmente per le pene di breve durata, possa essere mantenuta nella sua attuale forma anche con la nuova legge, dovrebbe essere trasformata in una pena o in una misura a tutti gli effetti pronunciata dal giudice, e non rimanere una forma di esecuzione di una pena detentiva.

Da marzo a maggio 2007 l'Ufficio federale di giustizia ha effettuato un'inchiesta presso i membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia vertente sull'introduzione della sorveglianza elettronica, presentando anche l'opzione della sorveglianza elettronica come pena o misura. I cantoni si sono espressi nel modo seguente:

- una chiara maggioranza dei cantoni respinge l'introduzione della sorveglianza elettronica in quanto pena o misura;

- anche l'introduzione della sorveglianza elettronica in quanto forma di esecuzione per pene detentive di breve durata è accolta incondizionatamente soltanto da quattro cantoni; undici cantoni la respingono. Svariati cantoni, soprattutto nella Svizzera romanda, vogliono introdurre la sorveglianza elettronica soltanto su base facoltativa; la maggioranza dei cantoni del Concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera nord-occidentale e centrale ritiene che sia ancora prematuro, a soli sei mesi dall'entrata in vigore del Codice penale riveduto, formulare una valutazione definitiva della situazione; i cantoni del Concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera orientale respingono qualsiasi forma di sorveglianza elettronica;

- l'impiego della sorveglianza elettronica alla fine di una lunga pena detentiva viene respinta dalla maggioranza dei cantoni, che non la ritengono necessaria;

- una maggioranza dei cantoni è favorevole a proseguire i test fino al 2010.

Considerata la posizione dei cantoni, il Consiglio federale non ritiene per il momento opportuno introdurre in Svizzera la sorveglianza elettronica a livello di legge.

Un'introduzione facoltativa per i cantoni che ne vogliono far uso sarebbe possibile dal punto di vista del diritto costituzionale e non violerebbe il principio della parità di trattamento; tale possibilità viene però chiesta soltanto da una minoranza dei cantoni e sarebbe in contrasto con il principio - sancito dal Parlamento nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni - secondo cui i cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali (nuovo art. 372 cpv. 3 CP che entrerà in vigore presumibilmente il 1°gennaio 2008; FF 2006 7656).

La mozione va pertanto respinta.

Appare per contro sensato proseguire i test in corso, che dovranno in particolare mostrare se e in che misura la sorveglianza elettronica potrà essere applicata in modo adeguato anche alle mutate condizioni del Codice penale riveduto. I test già in corso devono pertanto poter essere effettuati per altri due anni. Una volta trascorso questo periodo occorrerà decidere sull'ulteriore modo di procedere. Non è tuttavia possibile autorizzare nuovi test.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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