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07.3163 · Mozione · 2007-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire una base legale per la vigilanza sulle organizzazioni di aiuto al suicidio.

Begründung

In Svizzera l'aiuto al suicidio è ammesso se non sussistono motivi egoistici. Tale normativa ha fatto sorgere organizzazioni di aiuto al suicidio nonché un vero e proprio turismo del suicidio dall'estero in Svizzera. Quest'ultimo rappresenta una delle principali attività di tali organizzazioni. Anche le finanze e la poca trasparenza di determinate organizzazioni continuano a dare adito a discussioni.

Ora, lo Stato è tenuto a proteggere le persone desiderose di morire, di norma gravemente malate e quindi particolarmente vulnerabili, che si rivolgono alle organizzazioni di aiuto al suicidio. Le disposizioni legali attuali non consentono di combattere gli abusi. La Confederazione ha l'obbligo di vigilare su tali organizzazioni. Non si tratta di assegnare alle organizzazioni di aiuto al suicidio un marchio statale di qualità, bensì di istituire standard minimi ma irrinunciabili che provvedano a tutelare dagli abusi le persone in una situazione molto grave. Anche l'Accademia svizzera delle scienze mediche e la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana vedono un fabbisogno normativo in tale ambito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 31 maggio 2006, sulla base del rapporto del DFGP del 24 aprile 2006 intitolato "Eutanasia e medicina palliativa. La Confederazione deve legiferare?", il Consiglio federale ha esaminato varie questioni, tra cui anche quella della vigilanza sulle organizzazioni di aiuto al suicidio, decidendo di raccomandare al Parlamento di rinunciare a legiferare in maniera esaustiva, a livello federale, sull'ammissione e la vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Tale decisione è stata presa principalmente in considerazione del fatto che a livello cantonale e comunale esistono sufficienti possibilità di controllo e di intervento per individuare e impedire gli abusi, possibilità che tuttavia non sono sempre state sfruttate appieno in passato.

Il diritto pone limiti chiari, quali in particolare il divieto assoluto di uccidere (art. 111 segg., 114 CP) come pure la punibilità dell'aiuto al suicidio in presenza di motivi egoistici, ossia segnatamente motivi finanziari (art. 115 CP). Nell'ambito di tali inchieste penali è pertanto possibile esaminare più in dettaglio i flussi finanziari delle organizzazioni di aiuto al suicidio e dei loro responsabili. Le autorità hanno anche la possibilità di individuare e punire abusi di altro tipo come la violazione degli obblighi di diligenza del medico quando questi esamina un paziente desideroso di morire o prescrive una dose letale dello stupefacente pentobarbitale sodico. In un simile caso la competente autorità di vigilanza può revocare al medico l'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il Consiglio federale suppone che sia grazie all'utilizzo coerente di tali possibilità legali da parte delle autorità sanitarie e di perseguimento penale che, ad esempio, l'organizzazione di aiuto al suicidio Dignitas, attiva prevalentemente nell'ambito del turismo del suicidio, abbia gestito nel cantone di Argovia "un appartamento della morte" soltanto per breve tempo per poi ripiegare sul cantone di Zurigo. Il Consiglio federale ha inoltre preso atto con soddisfazione che dalla metà del 2006 le autorità si sono avvalse più spesso delle possibilità di intervento esistenti, in particolare anche nel cantone di Zurigo. Il Consiglio federale ha già illustrato dettagliatamente la situazione nella sua risposta dell'8 dicembre 2006 all'interpellanza Aeschbacher 06.3606, "Nessuna necessità di intervento della Confederazione nell'ambito del 'turismo del suicidio'?". Nel gennaio 2007, l'organizzazione di aiuto al suicidio Dignitas è stata iscritta d'ufficio, in quanto associazione con sede a Maur/ZH, nel registro di commercio (art. 57 ORC; RS 221.411) ed è quindi obbligata a tenere i libri di commercio (art. 957 CO; RS 220). Il Tribunale federale ha del resto rilevato (DTF 133 I 58), che l'obbligo di prescrizione medica serve in generale a proteggere la salute e la sicurezza della popolazione e - soprattutto in relazione all'aiuto al suicidio - a impedire reati o a combattere i rischi di abusi correlati; tale obbligo è inoltre atto a garantire che la persona desiderosa di morire abbia davvero preso la sua decisione liberamente e con piena consapevolezza (loc. cit., consid. 6.3.2).

Secondo il Consiglio federale, gli obiettivi di disposizioni in materia di vigilanza menzionati nella mozione possono essere conseguiti utilizzando in modo coerente le possibilità legali di controllo e di intervento esistenti. Una legislazione speciale che istituisca una vigilanza esplicita per le organizzazioni di aiuto al suicidio comporterebbe invece immancabilmente una corresponsabilità dello Stato per tali organizzazioni, e questo nonostante il Consiglio federale non vorrebbe, per motivi di principio, sostenere la loro attività. In tal senso, il Consiglio federale non vorrebbe nemmeno rilasciare alle stesse un marchio statale di qualità. Una vigilanza speciale sarebbe inoltre legata a una burocratizzazione dell'aiuto al suicidio, che non apporterebbe alcun beneficio, anzi sposterebbe l'attenzione dall'effettivo pericolo di abusi al semplice rispetto delle prescrizioni procedurali. Una tale legislazione sarebbe sproporzionata e inadeguata. Di conseguenza, il Consiglio federale non vede motivo di ritornare sulla sua decisione del 31 maggio 2006.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.