07.3165 · Interpellanza · 2007-03-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro dell'apertura del mercato dell'elettricità, le reti elettriche rimangono soggette a un regime di monopolio. Nel settore elettrico, l'attuale monopolio delle imprese di approvvigionamento energetico viene tuttavia soppresso e si passa a un regime di libero mercato. In futuro, pertanto, i prezzi dell'energia elettrica saranno fissati in primo luogo dal mercato. Uno degli elementi di base nella determinazione dei prezzi è costituito dai costi di produzione della corrente elettrica. Nel caso dell'elettricità prodotta con l'energia idroelettrica, il canone d'acqua è una delle componenti dei costi di produzione.
In vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, ormai prossima, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È vero che, oltre all'importo massimo del canone per i diritti d'acqua fissato nell'articolo 49 della legge sull'utilizzazione delle forze idriche, non vi sono altri prezzi definiti in una legge federale?
2. La definizione del canone per i diritti d'acqua nell'ambito dell'attuazione dell'apertura del mercato dell'elettricità per principio non dovrebbe avvenire nel quadro di una concessione, conformemente alle regole del libero mercato?
3. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è disposto a procedere alla revisione della legge sull'utilizzazione delle forze idriche?
Stellungnahme des Bundesrates
I canoni per i diritti d'acqua costituiscono una remunerazione per l'utilizzo specifico delle forze idriche quale risorsa pubblica e vengono versati all'ente detentore dei diritti d'acqua. I canoni sono riscossi per chilowatt lordo e attualmente il loro importo massimo è di 80 franchi per chilowattora lordo. Nel 2000, l'onere medio costituito dai canoni era di 1,15 centesimo per chilowattora. I canoni e le imposte rappresentano tra il 20 per cento fino a oltre il 30 per cento dei costi totali di un'azienda idroelettrica media. La percentuale dei canoni idrici è comunque quella più elevata (circa il 65 per cento).
I proventi annui dell'utilizzazione delle forze idriche sono importanti soprattutto per i cantoni di montagna. Ad esempio per i cantoni Vallese e Grigioni essi rappresentano oltre il 10 per cento dell'intero gettito fiscale cantonale.
1. L'articolo 49 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI) fissa un importo massimo per i canoni per i diritti d'acqua. In virtù dell'articolo 76 capoverso 4 della Costituzione federale, i cantoni possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque entro i limiti della legislazione federale. L'articolo 49 summenzionato non prescrive quindi un prezzo fisso, ma solamente un limite massimo. Numerosi cantoni hanno tuttavia deciso di inserire questo limite nelle loro rispettive legislazioni.
Alcuni testi legislativi federali fissano dei limiti di prezzo. Ad esempio nella legislazione sulle telecomunicazioni sono prescritti prezzi massimi per l'attivazione di un collegamento e le tasse mensili da pagare.
2. Con l'emanazione della LUFI nel 1916 è stato fissato l'importo massimo dei canoni per i diritti d'acqua. Da allora questo importo è stato aumentato cinque volte. Il senso del tetto massimo fissato dalla legislazione federale è quello di garantire un equilibrio tra la promozione dell'utilizzazione delle forze idriche locali e gli interessi fiscali di una comunità. Il limite massimo costituisce pertanto una condizione quadro statale per il settore dell'approvvigionamento idrico. Gli articoli 48 e 49 LUFI devono quindi essere intesi alla luce del mandato costituzionale che esige una parsimoniosa utilizzazione delle acque da una parte e la considerazione degli interessi generali dall'altra. Pertanto, nell'ambito dei dibattiti relativi alla nuova legge sull'approvvigionamento elettrico, i canoni per i diritti d'acqua non sono stati oggetto di discussione.
3. Il limite massimo dei canoni per i diritti d'acqua fissato nella legge ha l'obiettivo di garantire un equilibrio tra la promozione delle forze idriche indigene, un approvvigionamento idrico del Paese a prezzi moderati e un indennizzo adeguato delle zone di provenienza delle risorse idriche. Il limite ha un effetto stabilizzatore e garantisce un valore fiscale importante per le parti interessate. La fissazione del canone sulla base delle regole del mercato porterebbe tendenzialmente ad oneri supplementari a carico dei gestori delle centrali idroelettriche e aumenterebbe la pressione sui costi. Ciò è in contraddizione con l'obiettivo di promozione delle forze idriche, ribadito ancora una volta dal Consiglio federale in occasione della sua seduta del 21 febbraio 2007 in relazione alla strategia energetica della Svizzera, ma anche con quello di incentivazione delle energie rinnovabili nella nuova legge sull'approvvigionamento elettrico.
La soppressione del limite massimo del canone comporterebbe complicazioni e oneri, andrebbe a scapito delle esigenze attuali di risparmio a livello economico e amministrativo e intralcerebbe l'attuazione di soluzioni semplici. Inoltre verrebbe a mancare una regolamentazione unitaria a livello svizzero, che favorirebbe l'insorgere di differenze tra cantoni, fatto che da anni dà adito a diverse critiche in altri settori.
Nell'ambito dei lavori in vista dell'attuazione del postulato Rey 06.3160, le questioni relative al canone per i diritti d'acqua sono oggetto di esame approfondito.
Risposta del Consiglio federale.