07.3185 · Mozione · 2007-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 13 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), allo scopo di prolungare l'attuale durata minima di contribuzione, portandola da 12 a 24 mesi.
Begründung
Dall'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'UE deriva una sempre maggiore pressione sul nostro sistema di copertura sociale. Le persone che arrivano in Svizzera dall'UE hanno il diritto, trascorsi dodici mesi, di beneficiare di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nel contempo, il deficit in cui versa l'assicurazione contro la disoccupazione cresce sempre di più. Allo scopo di allentare la pressione sull'assicurazione contro la disoccupazione, e per proteggere i lavoratori indigeni dalle ripercussioni di questa migrazione sociale, è necessario prolungare la durata minima di contribuzione. In questo modo può essere evitato un ulteriore indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione o un aumento dei contributi, e ridotta l'attrattiva del sistema di copertura sociale svizzero agli occhi dei cittadini dell'UE.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I cittadini di Stati membri dell'UE che si trasferiscono in Svizzera non hanno automaticamente diritto dopo dodici mesi alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Affinché possano far valere tale diritto essi devono aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi.
Da quando è entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra, l'immigrazione da questi Stati è aumentata, ma contemporaneamente è diminuita quella da Stati terzi. I nuovi immigrati degli Stati UE sono di regola lavoratori ben qualificati, che si integrano senza difficoltà nel mercato svizzero del lavoro e che quindi non rischiano di oberare in modo sproporzionato l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. terzo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione Svizzera-UE del 29 maggio 2007; SECO, UST, UFM). Fra le persone attive giunte dall'estero durante i passati dieci anni, il 76 per cento hanno concluso una formazione superiore (livello secondario II o livello terziario). Queste cifre si situano chiaramente al di sopra della media delle persone precedentemente immigrate. Nel contempo fra la popolazione estera che risiede stabilmente in Svizzera è aumentata la quota delle persone provenienti dall'UE (e dall'AELS) passando cosí dal 49 per cento (1996) al 63 per cento (2006). Tale andamento rispecchia la volontà del Consiglio federale. Persino in quei settori che, da quando è entrata in vigore la libera circolazione, hanno registrato alte quote d'immigrazione, non è stato osservato un particolare andamento della quota di disoccupazione. L'indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione non può quindi essere ricondotto alla libera circolazione.
Inoltre vale la pena osservare che l'estensione del periodo di contribuzione toccherebbe in pari misura tutti gli assicurati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e quindi gli Svizzeri dovrebbero anch'essi subire un onere maggiore.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di presentare un progetto di consultazione relativo alla modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il cui scopo, nei suoi punti principali, sia di stabilire un equilibrio tra le entrate supplementari e i risparmi. Vi sarà un esame tanto delle misure riguardanti i proventi quanto di quelle riguardanti le prestazioni. Di esse fa parte la proposta di creare una più stretta dipendenza tra la prestazione e la durata della contribuzione, per cui si potrebbe tener conto in un certo senso della richiesta della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.