Assicurazione contro la disoccupazione. Riduzione delle prestazioni per i giovani senza obblighi di mantenimento
07.3186 · Mozione · 2007-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 27 capoverso 2 LADI, affinché le persone senza obblighi di mantenimento (senza famiglia o bambini) abbiano diritto a un massimo di 30 indennità giornaliere se hanno meno di 25 anni e di 100 se hanno tra i 25 e i 35 anni. Per gli altri aventi diritto il numero massimo deve rimanere invariato.
Begründung
Un grande problema dell'assicurazione contro la disoccupazione è che, in caso di perdita di lavoro, i giovani sono poco incoraggiati a cercarne subito uno nuovo. Tale situazione deve cambiare: i giovani lavoratori senza obblighi di mantenimento dovrebbero ricevere solo un aiuto minimo da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, in modo da avere un incentivo a integrarsi velocemente nel mondo del lavoro. Proprio tra coloro che concludono gli studi esiste una vera e propria mentalità del "non voglio lavorare, mi faccio un viaggio e chiedo le indennità di disoccupazione". Tale approccio è sbagliato: i giovani dovrebbero entrare prima possibile nel mondo del lavoro, altrimenti sussiste il pericolo che poi non vi possano più essere integrati. Una simile situazione avrebbe conseguenze fatali per l'economia e per le assicurazioni sociali. In ogni caso, a differenza di altri Paesi, quali l'Olanda, che non concede alcun aiuto ai giovani disoccupati, in Svizzera si deve mantenere un'indennità minima.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è reinserire i disoccupati nel mercato del lavoro nel modo più rapido e duraturo possibile. Il sostegno dell'AD non comprende solo il versamento di indennità giornaliere agli aventi diritto, ma anche un'efficiente attività di consulenza e di supporto per la ricerca di un impiego attraverso gli uffici regionali di collocamento (URC) e, se necessario, per la partecipazione ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Gli assicurati, da parte loro, devono attenersi alle prescrizioni di controllo e sono soggetti a sanzione in caso di abuso.
La commissione di esperti, istituita dal DFE, per un nuovo regolamento della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione per il finanziamento a lungo termine dell'assicurazione contro la disoccupazione, si è occupata a fondo anche dell'integrazione dei giovani nel mondo del lavoro e delle possibilità di adeguamenti legislativi.
Tale commissione propone al Consiglio federale di aumentare il periodo di attesa per i giovani al termine della scuola dell'obbligo o della formazione che si iscrivono all'assicurazione contro la disoccupazione.
Bisogna infatti considerare che spesso la disoccupazione giovanile è di breve durata e notevolmente dipendente dalla situazione congiunturale dell'economia svizzera. Quest'ultima è al momento in buona salute; di conseguenza, negli ultimi mesi, si registra un recesso della disoccupazione giovanile superiore alla media.
Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto della commissione d'esperti del 10 ottobre 2006 e ha definito le tappe successive. In tale occasione ha incaricato il DFE di presentare al Consiglio federale un progetto di consultazione inteso a modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e volto al conseguimento di un equilibrio tra entrate supplementari e risparmi. Nell'ambito dei lavori successivi il Consiglio federale continuerà a esaminare il problema dell'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.