07.3191 · Mozione · 2007-03-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di riesaminare il calcolo dei premi dell'assicurazione malattie degli Svizzeri residenti in uno Stato membro dell'UE affinché siano paragonabili a quelli praticati in Svizzera. Inoltre, queste persone dovrebbero beneficiare maggiormente non soltanto della solidarietà bensì anche del diritto di farsi curare in Svizzera.
Begründung
È oltremodo scioccante che i premi degli Svizzeri residenti in uno Stato membro dell'UE siano chiaramente superiori, a volte più del doppio, ai premi più elevati pagati in Svizzera. Ciò risulta dal fatto che i calcoli sono effettuati in base ai collettivi per Paese, in parte molto piccoli, in generale costituiti da anziani. La solidarietà dovrebbe essere estesa all'insieme degli assicurati svizzeri. Questo livello molto elevato dei premi è però ancor più incomprensibile se si considera che nei Paesi dell'UE i costi sanitari sono di regola notoriamente inferiori a quelli praticati nel nostro Paese e che inoltre ai nostri compatrioti è vietato farsi curare in Svizzera. Il modo di calcolare questi premi deve dunque essere riesaminato. Un'opzione che preveda che i costi per le cure siano assunti in Svizzera dovrebbe essere offerta nel quadro dell'assicurazione di base.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che tutte le persone con domicilio in Svizzera siano affiliate all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. A seguito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio AELS (RS 0.632.31) sono state sottoposte all'obbligatorietà anche determinate persone con domicilio in un Paese dell'UE/AELS. Il criterio per l'obbligo di aderire all'assicurazione è costituito dall'attività lavorativa in Svizzera, attuale o passata. I gruppi più numerosi di questi assicurati sono i frontalieri e i beneficiari di una rendita svizzera con i rispettivi membri familiari senza attività lucrativa.
Per l'assistenza sanitaria vige il principio del trattamento nel luogo di domicilio. Gli assicurati hanno diritto al trattamento medico nel Paese di residenza alle condizioni ivi vigenti. Possono farsi curare in un altro Paese dell'UE/AELS o in Svizzera soltanto a determinate condizioni. Con alcuni Stati sono stati conclusi accordi particolari: chi vive in Belgio, Germania, Francia, Olanda, Austria o Ungheria ed è assicurato in Svizzera può scegliere se farsi curare in Svizzera o nel Paese di residenza. Come vuole la prassi, l'iniziativa di concludere un accordo di questo genere è partita dai Paesi in questione.
I premi degli assicurati domiciliati in un Paese dell'UE/AELS sono graduati in base ai costi, come succede per quelli degli assicurati domiciliati in Svizzera, e sottostanno ai principi generali della LAMal. Come già esposto dal Consiglio federale nella risposta all'interrogazione Guisan 04.1159, gli assicuratori calcolano i premi per singolo Paese tenendo conto di fattori di costo diversi a seconda dello Stato e del gruppo di assicurati. La composizione dei rischi dei diversi gruppi di assicurati determina i costi e dunque i premi dell'assicuratore. Ad esempio, in caso di una quota eccessiva di pensionati con costi tendenzialmente più elevati, l'assicuratore deve fissare per lo Stato in questione premi elevati. I premi nei Paesi con libera scelta del trattamento sono ancora più elevati poiché questa possibilità provoca un aumento dei costi e perché in questo caso gli assicuratori devono assumere i costi completi per i trattamenti ospedalieri in Svizzera, che vengono calcolati in base alle tariffe per gli assicurati provenienti da un altro cantone.
Sono tenuti ad aderire all'assicurazione malattie in Svizzera non soltanto gli Svizzeri domiciliati in uno Stato dell'UE/AELS, ma anche i cittadini dell'UE e dell'AELS. I premi stabiliti dagli assicuratori e il diritto di scelta del trattamento valgono per tutti gli assicurati di uno Stato. Un trattamento riservato soltanto ai cittadini svizzeri è fuori discussione perché contrario al principio della parità di trattamento stabilito negli accordi.
Il Consiglio federale non vede la necessità di modificare le modalità di calcolo dei premi per gli assicurati domiciliati in un Paese dell'UE/AELS. Per concludere ricorda che, come tutti gli assicurati LAMal, anche le persone domiciliate in un Paese dell'UE/AELS assicurate in Svizzera hanno diritto alla riduzione dei premi se vivono in condizioni finanziarie modeste.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.