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07.3212 · Interpellanza · 2007-03-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In base all'Automated Targeting System (ATS), introdotto dal Ministero della protezione della patria degli USA (Department of Homeland Security) in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001, viene valutata anche la pericolosità delle persone che intendono recarsi negli USA. I dati dei passeggeri trasmessi dalle compagnie aeree (PNR) sono in tal modo utilizzati per valutare il "rischio individuale per la sicurezza", senza tuttavia che i passeggeri ne siano a conoscenza e senza che possano vedere tali dati. Il Terrorist Screening Center (TSC) prepara liste di persone "sospettate di terrorismo". Senza dubbio questo sistema comporta il pericolo che i dati trasmessi nell'ambito degli accordi con gli USA sui dati dei passeggeri siano, negli USA stessi, utilizzati in modo incontrollabile: questo fa naturalmente sorgere interrogativi in merito alla costituzionalità (libertà personale) di tale prassi e al rispetto della protezione dei dati.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questa prassi?

2. Come giudica la questione della conformità dell'impiego dei dati dei passeggeri con la Costituzione e la legislazione in materia di protezione dei dati?

3. Il Consiglio federale ritiene che l'utilizzazione di tali dati rispetti gli accordi conclusi in tale ambito?

4. In caso di risposta negativa, il Consiglio federale è pronto ad apportare i relativi correttivi?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è a conoscenza del sistema Automated Targeting System (ATS) introdotto dal Bureau of Customs and Border Protection (CBP); informazioni dettagliate al riguardo si trovano tra l'altro anche sul sito Internet dell'ATS.

La trasmissione di dati alle autorità statunitensi da parte di compagnie aeree elvetiche che volano negli USA si basa su un accordo tra i due Stati (cfr. RS 0.748.710.933.6), che prevede esplicitamente l'utilizzazione dei dati trasmessi al CBP nella lotta al terrorismo.

La messa a punto dell'accordo è avvenuta in stretta collaborazione con l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza; a giudizio del Consiglio federale, la regolamentazione in vigore è dunque compatibile con la legislazione sulla protezione dei dati. I passeggeri vengono informati dalle compagnie aeree circa la trasmissione dei loro dati al CBP; essi hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorità statunitensi informazioni riguardanti i dati registrati e, se necessario, la loro rettifica. Eventuali ricorsi depositati negli Stati Uniti da cittadini residenti in Svizzera possono essere sostenuti dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Il Consiglio federale parte dal principio che le autorità statunitensi onorino gli impegni risultanti dall'accordo in vigore e utilizzino i dati unicamente secondo quanto in esso stabilito. Al momento il collegio non vede pertanto alcuna necessità di intervenire.

Risposta del Consiglio federale.