07.3220 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Qual è il rischio che un'iniziativa popolare federale, che chiede la soppressione della disposizione penale dell'articolo 261bis del Codice penale, sia incompatibile con il diritto internazionale?
2. Sussiste la possibilità che tale iniziativa popolare possa essere dichiarata nulla in seguito alla ratifica della Convenzione dell'ONU contro il razzismo?
Begründung
I Democratici Svizzeri (DS) stanno pensando di lanciare un'iniziativa popolare federale intitolata "Sì alla libertà di espressione - abrogare la legge antirazzismo!", dal contenuto seguente:
"La libertà di espressione è garantita in ogni caso e non può essere limitata da nessuna disposizione legale. In particolare, occorre sopprimere gli articoli 261bis CP (legge antirazzismo) e 171c CPM (norma penale sul razzismo nel CPM).
Disposizioni transitorie:
Non appena popolo e cantoni avranno approvato l'articolo costituzionale non potranno più essere infitte condanne conformemente agli articoli 261bis CP e 171c CPM."
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente, le iniziative popolari non sono sottoposte ad alcun esame preliminare sul piano materiale. La decisione relativa alla validità materiale delle iniziative popolari compete unicamente all'Assemblea federale (art. 139 cpv. 2 Costituzione federale, Cost.). L'utilità pratica di un esame preliminare da parte del Consiglio federale sarebbe dunque limitata, poiché il risultato di tale esame non sarebbe vincolante per l'Assemblea federale.
L'unico esame preliminare attualmente esistente è quello in cui la Cancelleria federale accerta se la lista delle firme corrisponde alle esigenze formali della legge (art. 69 cpv. 1 legge federale sui diritti politici, LDP) e se il titolo dell'iniziativa è conforme all'articolo 69 capoverso 2 LDP. Interpretare la legge sul Parlamento come se permettesse di chiedere al Consiglio federale, mediante un'interpellanza (o un altro strumento parlamentare), di procedere a un esame preliminare andrebbe contro il sistema attuale, istituito dalla LDP.
D'altronde, non è chiaro se lo strumento dell'interpellanza, finalizzata anzitutto a "stabilire la comunicazione tra un singolo parlamentare e il Consiglio federale" (FF 2001 3209), possa essere utilizzato per chiedere al Consiglio federale di procedere a un esame preliminare della validità materiale di un'iniziativa popolare. Il Consiglio federale non si occupa delle questioni inerenti al lancio di iniziative popolari. Nella misura in cui è tenuto a rispondere a una tale interpellanza, il Consiglio federale può farlo soltanto con la massima cautela.
In considerazione di quanto addotto in precedenza, il Consiglio federale si limita alle osservazioni seguenti:
In primo luogo, secondo le indicazioni fornite nel testo dell'interpellanza, tale iniziativa popolare renderebbe la libertà d'espressione un diritto fondamentale che non può essere limitato in nessun caso, mentre tutti gli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione possono essere oggetto di restrizioni, a condizione di rispettare le esigenze costituzionali. Attualmente non esiste nessun diritto fondamentale che abbia una validità assoluta e illimitata.
In secondo luogo, attualmente solo la violazione di regole cogenti del diritto internazionale, ai sensi dell'articolo 139 capoverso 2 Costituzione, costituisce un motivo per invalidare un'iniziativa popolare. Per contro, la non conformità con disposizioni non cogenti del diritto internazionale non comporta la nullità dell'iniziativa.
Risposta del Consiglio federale.