07.3222 · Mozione · 2007-03-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 26 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali, la quale prevede di esentare gli assoggettati all'imposta sugli oli minerali dal rischio del debitore relativo all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO2.
Begründung
Nel sistema dell'imposta sugli oli minerali, solo il contribuente - tra i più importanti si possono citare le imprese petrolifere e di gas naturale operanti sul mercato svizzero - è ritenuto responsabile nei confronti del fisco per quanto riguarda il pagamento integrale e nel rispetto delle scadenze dell'imposta sugli oli minerali. Nel commercio l'imposta sugli oli minerali è trasferita al consumatore finale, in quanto è addizionata al prezzo del prodotto. Pertanto, il rivenditore non si fa solo carico del rischio a tutti i livelli per il ricupero del prezzo della merce, ma anche per la relativa imposta. Questo rischio di perdita non è a carico del fisco (il quale fruisce d'altra parte dei benefici dell'imposta), contrariamente a quanto accade per le imposte dirette. Soltanto se possono comprovare motivi di "rigore particolare", gli assoggettati all'imposta sugli oli minerali possono sperare in un condono fiscale (art. 26 LIOm), che equivale a un atto di grazia. Al contrario, l'imposta sul valore aggiunto svizzera e l'imposta sugli oli minerali tedesca (entrambe imposte di consumo) prevedono che il fisco, in caso di perdite su debitori comprovate, rinuncino al proprio credito fiscale.
La tassa sul CO2 è riscossa secondo le disposizioni della LIOm (art. 11 cpv. 2 legge sul CO2). Nel caso dell'olio da riscaldamento extra leggero, nella sua fase finale l'imposta sul CO2 ammonta a circa 95 franchi per 1000 litri, mentre l'imposta sugli oli minerali è di soli 3 franchi per 1000 litri. In materia fiscale il rischio del debitore è in tal modo trentuplicato. Questo lo si riscontra per analogia anche nel caso del gas naturale. Pertanto, alla luce di queste nuove circostanze, l'assunzione del rischio di perdita esclusivamente da parte delle imprese petrolifere e di gas naturale risulta particolarmente ingiusta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'imposta sugli oli minerali è una particolare imposta di consumo riscossa sui prodotti a base di oli minerali.
L'aliquota d'imposta varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso (carburante, combustibile, scopi tecnici). Per 1000 litri a 15 gradi celsius essa ascende ad esempio a:
- fr. 731.20 per la benzina senza piombo;
- fr. 758.70 per l'olio diesel;
- 3 franchi per l'olio da riscaldamento extra leggero.
La tassa sul CO gravante i combustibili verrà riscossa al più presto a partire dal 1° gennaio 2008. Sono previste le aliquote qui appresso (esempio relativo all'olio da riscaldamento extra leggero):
- dal 2008: 12 franchi per tonnellata di CO, pari a fr. 31.80 per 1000 litri di olio da riscaldamento, se nel 2006 la riduzione delle emissioni è stata inferiore al 6 per cento rispetto al 1990;
- dal 2009: 24 franchi per tonnellata di CO, pari a fr. 63.70 per 1000 litri di olio da riscaldamento, se nel 2007 la riduzione delle emissioni è stata inferiore al 10 per cento rispetto al 1990;
- dal 2010: 36 franchi per tonnellata di CO, pari a fr. 95.50 per 1000 litri di olio da riscaldamento, se nel 2008 la riduzione delle emissioni è stata inferiore al 13,5 per cento oppure se in uno degli anni successivi è stata inferiore al 14,25 per cento rispetto al 1990.
La tassa sul CO aumenta il prezzo al consumo dell'olio da riscaldamento di circa il 4 a 12 per cento. Contrariamente a quanto afferma l'autore della mozione, il rischio debitori varia solo marginalmente in quanto il cambiamento si situa al livello delle normali oscillazioni dei prezzi.
Per la riscossione e il rimborso della tassa sul CO si applicano le disposizioni procedurali della legislazione relativa all'imposizione degli oli minerali, per il carbone quelle della legislazione doganale.
Dal punto di vista temporale l'imposta sugli oli minerali viene perlopiù riscossa all'atto della consegna dei beni ai consumatori. Il credito fiscale nasce al momento dell'immissione delle merci in libera pratica fiscale. Il credito fiscale per i beni immagazzinati in esenzione da imposta nei depositi autorizzati nasce invece all'atto dell'asportazione o dell'impiego all'interno del deposito.
Il termine per il pagamento in caso di dichiarazione fiscale periodica è il 15 del mese successivo. Ciò corrisponde quindi mediamente a un termine di 30 giorni. In generale il denaro e quindi anche l'imposta sulle merci fornite vengono rimborsati ai contribuenti entro 30 giorni; ciò minimizza il loro rischio in caso di consegne regolari.
Il rischio per i contribuenti deve inoltre essere relativizzato in quanto l'imposta può essere condonata conformemente all'articolo 26 LIOm se:
a. la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore;
b. in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.
Se in caso di mancato pagamento della merce fornita la Confederazione dovesse rimborsare l'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO, essa
a. rinuncerebbe all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO già pagate dai consumatori;
b. si assumerebbe il rischio commerciale delle ditte che effettuano con noncuranza le loro forniture, segnatamente in riferimento alla solvibilità dell'acquirente;
c. provocherebbe delle distorsioni concorrenziali poiché con il rimborso dell'imposta sugli oli minerali ed eventualmente della tassa sul CO le ditte non serie otterrebbero dei vantaggi di mercato maggiori rispetto alle altre.
Riassumendo, il rischio di perdita sinora sopportato, rispettivamente gestito senza problemi dal settore verrebbe trasferito alla Confederazione. Del resto, incombe agli operatori di mercato e non allo Stato occuparsi delle garanzie relative alle forniture a terzi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.