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07.3233 · Interpellanza · 2007-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Dato che la legge prescrive di armonizzare l'allocazione degli organi, il Consiglio federale ha pure in progetto di precisare maggiormente l'armonizzazione della procedura d'identificazione dei donatori deceduti negli ospedali svizzeri muniti di un reparto di cure intense?

2. Come intende agire per garantire che i criteri d'armonizzazione siano precisati in tutte le fasi del processo che precedono il trapianto, affinché siano rispettati i principi d'equità e di non discriminazione?

3. Intende avviare una campagna nazionale di donazione d'organi in Svizzera? Oppure pensa piuttosto di finanziare, in collaborazione con i cantoni, delle strategie cantonali o intercantonali per promuovere la donazione di organi?

4. Intende monitorare l'applicazione della legge e delle relative ordinanze al fine di rilevare sue eventuali carenze? In particolare, sarà effettuato un monitoraggio prospettico concernente l'identificazione dei donatori deceduti negli ospedali muniti di reparto di cure intense?

Begründung

Il 7 febbraio 1999 popolo e cantoni hanno adottato l'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti. L'8 ottobre 2004 il Parlamento ha accettato la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule. Il Consiglio federale ha deciso che la legge e le relative ordinanze d'esecuzione saranno messe in vigore il 1° luglio 2007. Uno degli obiettivi della legge è di regolamentare, armonizzare e centralizzare il sistema dei trapianti in Svizzera. Obiettivo più che giusto dato che, con 10,7 donatori per milione di abitanti, il nostro Paese si ritrova all'ultimo posto per quanto riguarda la donazione di organi. Nel 2005, per esempio, in Svizzera 1159 persone erano in lista d'attesa per un trapianto e solo 413 di esse hanno potuto ricevere un organo (statistica 2005). Si stima che quasi ogni settimana muoia una persona a causa della mancanza di organi per il trapianto.

Secondo il monitoraggio organizzato dall'Ufficio federale di statistica per preparare l'entrata in vigore definitiva della legge, la disponibilità a donare un organo è molto elevata, ma le persone non si spingono necessariamente fino a richiedere una tessera di donatore. Soltanto il 15 per cento delle persone intervistate durante quest'indagine ne possiede una. Una campagna nazionale per promuovere la donazione d'organi appare dunque indispensabile, come quella avviata dai cantoni di Vaud e Vallese nel settembre 2006.

D'altra parte, l'allocazione di organi da parte del servizio nazionale di attribuzione Swisstransplant consente una ridistribuzione equa degli organi su tutto il territorio svizzero. Ma la legge non fornisce sufficienti precisazioni sul futuro sistema svizzero d'identificazione dei donatori (deceduti), nonché sugli sforzi che dovranno essere obbligatoriamente intrapresi nei cantoni per incoraggiare la donazione di organi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha già previsto questa armonizzazione nell'ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti, che entrerà in vigore il 1° luglio 2007. I cantoni devono provvedere affinché gli ospedali con reparto di terapia intensiva definiscano segnatamente il procedimento di individuazione di possibili donatori di organi, tessuti o cellule e la loro assistenza, nonché il procedimento della loro notifica alla persona competente del coordinamento locale, e ne garantiscano lo svolgimento 24 ore su 24 (art. 45). La persona competente del coordinamento locale deve assicurare l'avvio e il coordinamento corretti di tali procedimenti nell'ospedale o nel centro di trapianto interessati (art. 46 e 47). Il Consiglio federale non può prescrivere nei dettagli ai cantoni le modalità di realizzazione di tali misure. Tuttavia, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sostiene ogni sforzo volto ad armonizzare l'esecuzione: in collaborazione con la fondazione svizzera per la donazione di organi e la fondazione Swisstransplant ha in particolare sostenuto l'elaborazione dei procedimenti e della relativa documentazione didattica. L'accompagnamento e l'ottimizzazione di tali procedure rientrano fra i compiti del servizio nazionale d'attribuzione.

2. Nella legge sui trapianti (RS 810.21), la medicina dei trapianti è stata disciplinata per la prima volta in Svizzera in modo uniforme e completo. Con l'emanazione di quattro ordinanze d'esecuzione, il 16 marzo 2007 il Consiglio federale ha precisato i principi della legge. Le ordinanze entreranno in vigore insieme alla legge il 1° luglio 2007. In tal modo sono disponibili regole chiare e uniformi per ogni fase del processo, dalla donazione al trapianto, che tengono conto dei principi di equità e di non discriminazione.

3. Il Consiglio federale non organizzerà alcuna campagna nazionale di promozione della donazione di organi. Per una tale campagna manca infatti una base legale. È però compito dell'UFSP e dei cantoni informare regolarmente il pubblico sulle questioni di medicina dei trapianti (art. 61 legge sui trapianti). L'UFSP metterà a disposizione un portale Internet con informazioni complete e distribuirà a tutte le economie domestiche un opuscolo informativo. L'obiettivo di tali misure è quello di suscitare l'interesse della popolazione per le donazioni di organi, tessuti e cellule e di contribuire alla formazione di un'opinione in materia che poggi su argomentazioni documentate.

4. La legge sui trapianti incarica l'UFSP di provvedere alle valutazioni scientifiche concernenti l'esecuzione e gli effetti della legge (art. 55). L'UFSP ha avviato i lavori, iniziando nel 2005 e 2006 a monitorare i dati rilevanti con una cosiddetta "misurazione baseline". Tali dati consentiranno di formulare delle ipotesi sull'evoluzione nel settore dell'identificazione dei donatori di organi negli ospedali con reparti di terapia intensiva.

Risposta del Consiglio federale.